D.Lgs. 231/01 e Reati Ambientali
In sede di Consiglio dei Ministri n. 145 del 7 luglio 2011, il Governo ha definitivamente approvato il decreto legislativo che dà seguito all'obbligo imposto dall'Unione Europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non estesa ai reati ambientali.
L'entrata in vigore del nuovo Decreto Legislativo di recepimento della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente estende la responsabilità prevista dal
decreto 231/2001, con possibilità di applicare non solo sanzioni pecuniarie ma anche interdittive alle imprese, chiamate a elaborare modelli organizzativi di gestione, per evitare il concretizzarsi del rischio ambientale ed evitare il rimprovero a titolo di colpa organizzativa.
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Parte prima -
Disposizioni comuni e principi generali
1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo disciplina,
in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, le materie seguenti:
a) nella parte seconda, le procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
b) nella parte terza, la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione,
la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche;
c) nella parte quarta, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti
contaminati;
d) nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in
atmosfera;
e) nella parte sesta, la tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
2. Finalità
1. Il presente decreto legislativo ha come
obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da
realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il
presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle
disposizioni legislative nelle materie di cui all'articolo 1, in conformità ai
principi e criteri direttivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 della legge
15 dicembre 2004, n. 308, e nel rispetto degli obblighi internazionali,
dell'ordinamento comunitario, delle attribuzioni delle regioni e degli enti
locali.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. Le disposizioni di cui al presente decreto
sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Criteri per l'adozione
dei provvedimenti successivi
1.
(comma abrogato dall'articolo 1,
comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
2.
(comma abrogato dall'articolo 1,
comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. Per la modifica e l'integrazione dei
regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare acquisisce, entro 30
giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli
interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le
politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
4.
(comma abrogato dall'articolo 1,
comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
5.
(comma abrogato dall'articolo 1,
comma 2, d.lgs. n. 128 del 2010)
3-bis.
Principi sulla produzione del diritto ambientale
1. I principi posti dalla presente
Parte prima costituiscono i principi generali in tema di tutela dell'ambiente,
adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42 e 44, 117 commi 1 e 3
della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto
comunitario.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
3, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. I principi previsti dalla
presente Parte Prima costituiscono regole generali della materia ambientale
nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e
nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente.
3. Le norme di cui al presente
decreto possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione
espressa da successive leggi della Repubblica, purché sia comunque sempre
garantito il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle
competenze delle Regioni e degli Enti locali.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma
3, d.lgs. n. 128 del 2010)
3-ter.
Principio dell'azione ambientale
1. La tutela dell'ambiente e degli
ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti
gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o
private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della
precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla
fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga»
che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee,
regolano la politica della comunità in materia ambientale.
3-quater.
Principio dello sviluppo sostenibile
1. Ogni attività umana
giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al
principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la
qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica
amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione
possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della
scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità
gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere
oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle
relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello
sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto,
nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da
trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo
si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per
migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni
che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva
di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto
funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni
negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
3-quinquies. Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione
1. I principi contenuti nel
presente decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali
per assicurare la tutela dell'ambiente su tutto il territorio nazionale.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
4, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica
dell'ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del
loro territorio, purché ciò non comporti un'arbitraria discriminazione, anche
attraverso ingiustificati aggravi procedimentali.
3. Lo Stato interviene in questioni
involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in
considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità' dei relativi effetti, non
possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di
governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati.
4. Il principio di sussidiarietà di
cui al comma 3 opera anche nei rapporti tra regioni ed enti locali minori.
Qualora sussistano i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo del
Governo nei confronti di un ente locale, nelle materie di propria competenza la
Regione può esercitare il suo potere sostitutivo.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma
4, d.lgs. n. 128 del 2010)
3-sexies.
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo
collaborativo
1. In attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della
Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n.
108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza
essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e
del paesaggio nel territorio nazionale.
Parte seconda -
Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)
Titolo I - PRINCIPI GENERALI PER
LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).
Art. 4.
Finalità
1. Le norme del presente decreto
costituiscono recepimento ed attuazione:
a) della direttiva 2001/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
b) della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente
la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003;
c) della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15
gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento.
(lettera aggiunta dall'articolo 2, comma
1, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Il presente decreto individua,
nell'ambito della procedura di Valutazione dell'impatto ambientale modalità di
semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo
ambientale, ivi comprese le procedure di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda
del presente decreto.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
1, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. La valutazione ambientale di
piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e
quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle
risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei
vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la
determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali
nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione
ambientale, di pianificazione e programmazione.
4. In tale ambito:
a) la valutazione ambientale di
piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente
ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e
contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno
sviluppo sostenibile.
b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita,
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A
questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per
ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli
impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
1) l'uomo, la fauna e la
flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;
c) l'autorizzazione integrata
ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato VIII e
prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti,
per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le
disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.
(lettera aggiunta dall'articolo 2, comma
1, d.lgs. n. 128 del 2010)
Art. 5.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
2, d.lgs. n. 128 del 2010)
a) valutazione ambientale di
piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito
VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II
della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di
assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di
consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e
degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato,
l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
b) valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto
ambientale, di seguito VIA: il procedimento mediante il quale vengono
preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto,
secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del
presente decreto, ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al
perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera
b);
c) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta
ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e
cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di
relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in
conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di
progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e
dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni
paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di
programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla
Comunità europea, nonché le loro modifiche:
1) che sono elaborati e/o
adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure
predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura
legislativa, amministrativa o negoziale e
2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;
f) rapporto ambientale: il documento del piano
o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo
13;
g) progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità
all'articolo
93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere
pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello
informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità
all'articolo
93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri
casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio
equivalente ai fini della valutazione ambientale;
i) studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto
definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo
22;
i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze
radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli
organismi geneticamente modificati di cui ali decreti legislativi del 3
marzo 1993, n. 91 e n. 92;
i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale
di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che
potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare
il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori
ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
i-quater) impianto: l'unità tecnica permanente
in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato VIII e
qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le
attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e
sull'inquinamento;
i-quinquies) impianto esistente: un impianto
che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali
necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità
ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste
complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo
esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10
novembre 2000;
i-sexies) impianto nuovo: un impianto che non
ricade nella definizione di impianto esistente;
i-septies) emissione: lo scarico diretto o
indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o
infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o
chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
i-octies) valori limite di emissione: la massa
espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione
ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o
più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati
anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel
allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne
i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle
emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere
considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti
in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi
inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle
disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;
i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie
di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato
momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto
approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni
delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro
potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
l-bis) modifica sostanziale di un progetto,
opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del
funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o
dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente,
producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare,
con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale,
per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia,
è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della
soglia stessa;
l-ter) migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di
sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base
dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli
impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui
all'allegato XI. Si intende per:
1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia
le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e
chiusura dell'impianto;
2) disponibili: le tecniche sviluppate su
una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e
tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale,
prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal
fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché
il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
3) migliori: le tecniche più efficaci per
ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo
complesso;
m) verifica di assoggettabilità: la verifica
attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un
impatto significativo e negativo sull'ambiente e devono essere sottoposti
alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;
m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano
o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se
piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti
significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di
valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il
diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;
m-ter) parere motivato: il provvedimento
obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di
valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base
dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
n) provvedimento di verifica: il provvedimento
obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica
di assoggettabilità;
o) provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento
dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di
VIA. è un provvedimento obbligatorio e vincolante che sostituisce o
coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i
pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale
e di patrimonio culturale secondo le previsioni di cui all'articolo
26;
o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza
l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4,
comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono
garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis
del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee
al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c).
Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o
parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal
medesimo gestore;
p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere
motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei
provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti ovvero il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, nel caso di impianti;
q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano,
programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso
in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta o approva il piano, programma;
r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano,
programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;
r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce
l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante
sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;
s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in
campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente
dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;
t) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione,
anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico
interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi
e progetti;
u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della
legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali
persone;
v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti
delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in
tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi
interesse.
Art. 6.
Oggetto della disciplina
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. La valutazione ambientale
strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
2. Fatto salvo quanto disposto al
comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la
valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni,
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli,
e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei
progetti elencati negli
allegati II, III e IV del presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di
conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della
flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione
d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui
al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le
modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12.
3-bis. L'autorità competente
valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo
12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
producano impatti significativi sull'ambiente.
3-ter. Per progetti di opere e
interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale, già
sottoposti ad una valutazione ambientale strategica, e che rientrano tra le
categorie per le quali è prevista la Valutazione di impatto ambientale,
costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o
comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Qualora il Piano regolatore
Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere
sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le
norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le
competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata
dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di
pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento.
4. Sono comunque esclusi dal campo
di applicazione del presente decreto:
a) i piani e i programmi
destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma
urgenza o coperti dal segreto di Stato ricadenti nella disciplina di cui
all'articolo
17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità
pubblica;
c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un
ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i
criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o
dagli organismi dalle stesse individuati.
(lettera aggiunta
dall'articolo 4-undecies della legge n. 205 del 2008)
5. La valutazione d'impatto
ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e
negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
6. Fatto salvo quanto disposto al
comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per:
a) i progetti di cui agli
allegati II e III al presente decreto;
b) i progetti di cui all'allegato
IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova
realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree
naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora,
in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che
possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per:
a) i progetti elencati nell'allegato
II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due
anni;
b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato
II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
c) i progetti elencati nell'allegato
IV.
8. Per i progetti di cui agli
allegati III e IV, ricadenti all'interno di aree naturali protette, le
soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.
9. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie
progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati
nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o
decremento delle soglie di cui all'allegato
IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato
IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per
specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e
territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato
V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.
10. L'autorità competente in sede
statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi
destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale non aventi i requisiti di
cui al comma 4, lettera a). La esclusione di tali progetti dal campo di
applicazione del decreto, se ciò possa pregiudicare gli scopi della difesa
nazionale, è determinata con decreto interministeriale del Ministro della difesa
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare.
11. Sono esclusi in tutto in parte
dal campo di applicazione del presente decreto, quando non sia possibile in
alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi
disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone
e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di
calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione
immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:
a) esamina se sia opportuna
un'altra forma di valutazione;
b) mette a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con
le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni
relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
c) informa la Commissione europea, tramite il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare nel caso di interventi di
competenza regionale, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione,
delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a
disposizione del pubblico.
12. Per le modifiche dei piani e dei programmi
elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli
conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per
legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando
l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale
strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
13. L'autorizzazione integrata ambientale è
necessaria per:
a) i progetti di cui all'allegato VIII del
presente decreto;
b) le modifiche sostanziali degli impianti di cui alla lettera a) del
presente comma;
14. Per gli impianti ove è svolta una attività
di cui all'allegato VIII del presente decreto, nonché per le loro modifiche
sostanziali l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo
208, commi 6 e 7, del presente decreto.
15. Per gli impianti di cui alla lettera a) del
comma 12 del presente articolo, nonché per le loro modifiche sostanziali,
l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata nel rispetto della disciplina
di cui al presente decreto e dei termini di cui all'articolo 29-quater, comma
10.
16. L'autorità competente, nel determinare le
condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di
prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori
tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di
inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di
rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario
i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente
impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto
sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del
presente decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo
efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito
stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia
di bonifiche e ripristino ambientale.
17. Ai fini di tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono
vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge
9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste
entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e
costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina
compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo
l'intero perimetro costiero nazionale. Al di fuori delle medesime aree, le
predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di
valutazione di impatto ambientale di cui agli
articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti
locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere
interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di
entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli
abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente comma è abrogato il
comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Art. 7.
Competenze
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 4, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Sono sottoposti a VAS in sede
statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui
approvazione compete ad organi dello Stato.
2. Sono sottoposti a VAS secondo le
disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6,
commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o
agli enti locali.
3. Sono sottoposti a VIA in sede
statale i progetti di cui all'allegato
II al presente decreto .
4. Sono sottoposti a VIA secondo le
disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli
allegati III e IV al presente decreto.
4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i
progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali.
4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le
disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato
VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e
loro modifiche sostanziali.
5. In sede statale, l'autorità
competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del mare. Il provvedimento di via e il parere motivato in sede di VAS sono
espressi di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, che
collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è
rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del mare sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
6. In sede regionale, l'autorità
competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi
regionali o delle province autonome.
7. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le
competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:
a) i criteri per la
individuazione degli enti locali territoriali interessati;
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in
materia ambientale;
c) fermo il rispetto della legislazione comunitaria eventuali ulteriori
modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo
compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti da
sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relative
consultazione;
d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome
confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle
disposizioni nazionali in materia;
e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di VIA ed AIA e
dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il
rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo
29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare circa i
provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.
9. Le Regioni e le Province
Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel
rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.
Art. 8.
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 5, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. La Commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 7 del decreto legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, assicura il
supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle norme di cui alla presente
Parte.
2. Nel caso di progetti per i quali
la valutazione di impatto ambientale spetta allo Stato, e che ricadano nel campo
di applicazione di cui all'allegato VIII del presente decreto, il supporto
tecnico-scientifico viene assicurato in coordinamento con la Commissione
istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata di cui all'articolo 8-bis.
3. I componenti della Commissione
sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto
del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un
triennio.
4. I componenti della Commissione
tecnica di verifica dell’impatto ambientale provenienti dalle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti in
posizione di comando, distacco o fuori ruolo, nel rispetto dei rispettivi
ordinamenti, conservando il diritto al trattamento economico in godimento. Le
amministrazioni di rispettiva provenienza rendono indisponibile il posto
liberato. In alternativa, ai componenti della Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale provenienti dalle medesime amministrazioni pubbliche si
applica quanto previsto dall’articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in
regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai componenti della
Commissione nominati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
(comma così sostituito
dall'articolo 4, comma 1-ter, legge n. 13 del 2008)
Art. 8-bis.
Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC
(articolo introdotto dall'articolo 2,
comma 6, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui
all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, svolge l'attività
di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al
titolo III-bis del presente decreto. La Commissione svolge i compiti di cui
all'articolo 10, comma 2, del d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.
2. I componenti della Commissione sono nominati
nel rispetto dell'articolo
28, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si applicano i commi 2 e 3
dell'articolo 8 del presente decreto.
Art. 9. Norme
procedurali generali
1. Alle procedure di verifica e
autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le norme della
legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi.
(comma così sostituito dall'articolo 2, comma
7, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. L'autorità competente, ove
ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o
più conferenze di servizi ai sensi degli
articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire
elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche
interessate.
3. Nel rispetto dei tempi minimi
definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure di
seguito disciplinate, l'autorità competente può concludere con il proponente o
l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi
per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della
semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.
4. Per ragioni di segreto
industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all'autorità
competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione
relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di
impatto ambientale. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente,
accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l'interesse alla
riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità
competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di
rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Art. 10. Norme
per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 8, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Il provvedimento di valutazione
d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale per i
progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono
nel campo di applicazione dell'allegato XII del presente decreto. Qualora si
tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al
comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere
richiesta solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo
20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo studio di
impatto ambientale e gli elaborati progettuali contengono anche le informazioni
previste ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale le
condizioni e le misure supplementari previste dagli articoli 29-sexies e
29-septies del presente decreto. Qualora la documentazione prodotta risulti
incompleta, si applica il
comma 4 dell'articolo 23.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1, il
monitoraggio e i controlli successivi al rilascio del provvedimento di
valutazione di impatto ambientale avviene anche con le modalità di cui agli
articoli 29-decies e 29-undecies.
2. Le regioni e le province
autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d'impatto
ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione
dell'allegato VIII del presente decreto, la procedura per il rilascio di
autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento
di VIA. è in ogni caso disposta l'unicità della consultazione del pubblico per
le due procedure. Se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella
competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni
regionali e delle province autonome possono prevedere che il provvedimento di
valutazione d'impatto ambientale faccia luogo anche di quella autorizzazione. In
questo caso, si applica il comma 1-bis del presente articolo.
3. La VAS e la VIA comprendono le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357
del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o
lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G
dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente
si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza
oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità
di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione
procedurale.
4. La verifica di assoggettabilità
di cui all'articolo
20 può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
presente decreto, nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione
del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.
5. Nella redazione dello studio di
impatto ambientale di cui all'articolo
22, relativo a progetti previsti da piani o programmi già sottoposti a
valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le analisi
contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e
nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la
documentazione e le conclusioni della VAS.
Titolo II - LA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 11.
Modalità di svolgimento
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 9, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. La valutazione ambientale
strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di
formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui
agli articoli da 12 a 18:
a) lo svolgimento di una
verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui
all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.
2. L'autorità competente, al fine
di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle
politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi
ambientali, nazionali ed europei:
a) esprime il proprio parere
sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla
valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3
dell'articolo 6;
b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i
soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti
del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo
18;
c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei
soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla
proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla
sussistenza delle risorse finanziarie.
3. La fase di valutazione è
effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero
all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di
predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti
significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi
siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro
approvazione.
4. La VAS viene effettuata ai vari
livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i
procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
5. La VAS costituisce per i piani e
programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti
amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale
strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
Art. 12.
Verifica di assoggettabilità
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma10, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Nel caso di piani e programmi di
cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette
all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni
e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri
dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in
collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per
acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità
competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente
concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità
competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto
e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma
possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita
l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta
giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli
articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di
assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.
6. La verifica di assoggettabilità
a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti
attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a
17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
Art. 13.
Redazione del rapporto ambientale
1. Sulla base di un rapporto
preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del
piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in
consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di
piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio
delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
2. La consultazione, salvo quanto
diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del
rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
11, d.lgs. n. 128 del 2010)
3. La redazione del rapporto
ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale
costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero
processo di elaborazione ed approvazione.
4. Nel rapporto ambientale debbono
essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che
l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e
sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono
adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano
o del programma stesso. L'allegato
VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione
correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il
Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia
come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare
duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri
livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni
normative.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
11, d.lgs. n. 128 del 2010)
5. La proposta di piano o di
programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità
competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non
tecnica dello stesso. Dalla data pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo
14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La
proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico
interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.
6. La documentazione è depositata
presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e
delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal
piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.
Art. 14.
Consultazione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 12, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Contestualmente alla
comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o
nel Bollettino Ufficiale della regione o provincia autonoma interessata.
L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il
proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa
visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può
consultare la sintesi non tecnica.
2. L'autorità competente e
l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta
di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i
propri uffici e la pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere
visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e
presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o
ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di
economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche
regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al
presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei
termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo
15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo
7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Art. 15.
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della
consultazione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 13, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. L'autorità competente, in
collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata,
nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi
dell'articolo 14 e dell'articolo 32, nonché i risultati delle consultazioni
transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio parere
motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti
i termini di cui all'articolo 14. La tutela avverso il silenzio
dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo
amministrativo.
2. L'autorità procedente, in
collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione
del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del
parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.
Art. 16. Decisione
1. Il piano o programma ed il
rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione
acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente
all'adozione o approvazione del piano o programma.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
14, d.lgs. n. 128 del 2010)
Art. 17.
Informazione sulla decisione
1. La decisione finale è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con
l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre
rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sui siti web della autorità
interessate:
a) il parere motivato espresso
dall'autorità competente;
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come
si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni,
nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma
adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18.
Art. 18.
Monitoraggio
1. Il monitoraggio assicura il
controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione
dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il
monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con
l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
(comma così modificato dall'articolo 2, comma
15, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Il piano o programma individua
le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la
realizzazione e gestione del monitoraggio.
3. Delle modalità di svolgimento
del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai
sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web
dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
4. Le informazioni raccolte
attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche
al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei
successivi atti di pianificazione o programmazione.
Titolo III - LA VALUTAZIONE
D'IMPATTO AMBIENTALE
Art. 19.
Modalità di svolgimento
1. La valutazione d'impatto
ambientale comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 28:
a) lo svolgimento di una
verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo
6, comma 7;
(lettera così modificata dall'articolo 2,
comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;
c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;
d) lo svolgimento di consultazioni;
f) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;
g) la decisione;
h) l'informazione sulla decisione;
i) il monitoraggio.
2. Per i progetti inseriti in piani
o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il
giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già
oggetto della VAS è adeguatamente motivato.
Art. 20.
Verifica di assoggettabilità
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 17, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Il proponente trasmette
all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare
ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di
ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:
a) elencati nell'allegato
II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due
anni;
b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II
che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e
dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente
articolo.
2. Dell'avvenuta trasmissione è
dato sintetico avviso, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale, nel Bollettino
Ufficiale della regione per i progetti di rispettiva competenza, nonché all'albo
pretorio dei comuni interessati. Nell'avviso sono indicati il proponente,
l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono
essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è
possibile presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti è
depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti
di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle
regioni e delle province ove il progetto è localizzato. I principali elaborati
del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale, sono pubblicati sul
sito web dell'autorità competente.
3. Entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può
far pervenire le proprie osservazioni.
4. L'autorità competente nei
successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato
V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se
il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente.
Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi.
L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni
documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3.
In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta
presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della
documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio
dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo
amministrativo.
5. Se il progetto non ha impatti
negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità compente dispone l'esclusione
dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le
necessarie prescrizioni.
6. Se il progetto ha possibili
impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni
degli articoli da 21 a 28.
7. Il provvedimento di
assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblico a cura dell'autorità
competente mediante:
a) un sintetico avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel
Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;
b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.
Art. 21.
Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 18, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Sulla base del progetto
preliminare, dello studio preliminare ambientale e di una relazione che, sulla
base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per la
redazione dello studio di impatto ambientale, il proponente ha la facoltà di
richiedere una fase di consultazione con l'autorità competente e i soggetti
competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle
informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da
adottare. La documentazione presentata dal proponente, in formato elettronico,
ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto
cartaceo, include l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed
esercizio del progetto.
2. L'autorità competente all'esito
delle attività di cui al comma 1:
a) si pronuncia sulle
condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale;
b) esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
c) sulla base della documentazione disponibile, verifica, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto, l'esistenza di
eventuali elementi di incompatibilità;
d) in carenza di tali elementi, indica le condizioni per ottenere, in sede
di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso,
senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento.
3. Le informazioni richieste
tengono conto della possibilità per il proponente di raccogliere i dati
richiesti e delle conoscenze e dei metodi di valutazioni disponibili
4. La fase di consultazione di cui
al comma 1 si conclude entro sessanta giorni e, allo scadere di tale termine, si
passa alla fase successiva.
Art. 22.
Studio di impatto ambientale
1. La redazione dello studio di
impatto ambientale, insieme a tutti gli altri documenti elaborati nelle varie
fasi del procedimento, ed i costi associati sono a carico del proponente il
progetto.
2. Lo studio di impatto ambientale,
è predisposto, secondo le indicazioni di cui all'allegato
VII del presente decreto e nel rispetto degli esiti della fase di
consultazione definizione dei contenuti di cui all'articolo 21, qualora
attivata.
3. Lo studio di impatto ambientale
contiene almeno le seguenti informazioni:
a) una descrizione del progetto
con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione
ed alle sue dimensioni;
b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e
possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti
sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia
in fase di realizzazione che in fase di esercizio;
d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal
proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle
principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.
4. Ai fini della predisposizione
dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per
l'espletamento della fase di valutazione, il proponente ha facoltà di accedere
ai dati ed alle informazioni disponibili presso la pubblica amministrazione,
secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
5. Allo studio di impatto
ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche
dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti
nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere
predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed
un'agevole riproduzione.
Art. 23.
Presentazione dell'istanza
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 19, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. L'istanza è presentata dal
proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati
il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica
e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'articolo 24, commi 1 e 2. Dalla
data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la
partecipazione, la valutazione e la decisione.
2. Alla domanda è altresì allegato
l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta
e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della
realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in
formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli
originali presentati.
3. La documentazione è depositata
su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine
tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici
dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui
territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti
della sua attuazione.
4. Entro trenta giorni l'autorità
competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento
del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti
incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione
integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e
comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i
termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della
documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non
depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si
intende ritirata. è fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una
proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in
ragione della complessità della documentazione da presentare.
Art. 24.
Consultazione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 20, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Contestualmente alla
presentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del progetto deve essere data
notizia a mezzo stampa e su sito web dell'autorità competente. Tali forme di
pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo
7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Le pubblicazioni a mezzo stampa
vanno eseguite a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza
statale, la pubblicazione va eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e
su un quotidiano a diffusione regionale per ciascuna regione direttamente
interessata. Nel caso di progetti per i quali la competenza allo svolgimento
della valutazione ambientale spetta alle regioni, si provvederà con la
pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale.
3. La pubblicazione di cui al comma
1 deve contenere, oltre una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili
principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere
consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali è possibile
presentare osservazioni.
4. Entro il termine di sessanta
giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, chiunque abbia interesse può
prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e
valutativi.
5. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale deve tenere in conto le osservazioni pervenute,
considerandole contestualmente, singolarmente o per gruppi.
6. L'autorità competente può
disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta
pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti
dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini. senza che
ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria.
7. L'inchiesta di cui al comma 6 si
conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati
emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
8. Il proponente, qualora non abbia
luogo l'inchiesta di cui al comma 6, può, anche su propria richiesta, essere
chiamato, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico
contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il
verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale.
9. Entro trenta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 4, il proponente può chiedere di
modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi
nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui al comma 8. Se
accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli
elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su
istanza del proponente per giustificati motivi, ed emette il provvedimento di
valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione
degli elaborati modificati.
9-bis. L'autorità competente, ove
ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il
pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 23,
comma 3 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le
modalità di cui ai commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 9, chiunque abbia
interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale,
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli
elaborati ai sensi del comma 9. In questo caso, l'autorità competente esprime il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
10. Sul suo sito web, l'autorità
competente pubblica la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni,
le eventuali controdeduzioni e le modifiche eventualmente apportate al progetto,
disciplinate dai commi 4, 8, 9, e 9-bis.
Art. 25.
Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 21, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Le attività tecnico-istruttorie
per la valutazione d'impatto ambientale sono svolte dall'autorità competente.
2. L'autorità competente acquisisce
e valuta tutta la documentazione presentata, le osservazioni, obiezioni e
suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 24, nonché, nel caso dei progetti
di competenza dello Stato, il parere delle regioni interessate, che dovrà essere
reso entro novanta giorni dalla presentazione di cui all'articolo 23, comma 1.
L'autorità competente comunica alla Regione interessata che il proponente ha
apportato modifiche sostanziali al progetto e fissa il termine di sessanta
giorni, decorrente dalla comunicazione, entro il quale la Regione può esprimere
un ulteriore parere.
3. Contestualmente alla
pubblicazione di cui all'articolo 24, il proponente, affinché l'autorità
competente ne acquisisca le determinazioni, trasmette l'istanza, completa di
allegati, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati,
qualora la realizzazione del progetto preveda autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in
materia ambientale. Le amministrazioni rendono le proprie determinazioni entro
sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23, comma
1, ovvero nell'ambito della Conferenza dei servizi istruttoria eventualmente
indetta a tal fine dall'autorità competente. Entro il medesimo termine il
Ministero per i beni e le attività culturali si esprime ai sensi dell'articolo
26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e negli altri casi
previsti dal medesimo decreto. A seguito di modificazioni ovvero integrazioni
eventualmente presentate dal proponente, ovvero richieste dall'autorità
competente, ove l'autorità competente ritenga che le modifiche apportate siano
sostanziali, sono concessi alle Amministrazioni di cui al presente comma,
ulteriori quarantacinque giorni dal deposito delle stesse per l'eventuale
revisione dei pareri resi.
3-bis. Qualora le amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non si siano espresse nei termini
ivi previsti ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità
competente procede comunque a norma dell'articolo 26.
4. L'autorità competente può
concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per
disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della
semplificazione delle procedure.
Art. 26.
Decisione
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 22, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo
24 l'autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il
procedimento di valutazione dell'impatto ambientale nei centocinquanta giorni
successivi alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo
23, comma 1. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed
indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato,
dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di
ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini
previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo
24, implica l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei
Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti
interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad
adempire entro il termine di venti giorni. Per i progetti sottoposti a
valutazione di impatto ambientale in sede non statale, si applicano le
disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite
norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della
disciplina comunitaria vigente in materia e dei principi richiamati all'articolo
7, comma 7, lettera e), del presente decreto.
2-bis. La tutela avverso il
silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del
processo amministrativo.
3. L'autorità competente può
richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 24, comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla
documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la risposta che
non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del
proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità
competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro
novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.
3-bis. L'autorità competente, ove ritenga che le
modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che
il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo
23, comma 3, e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo
le modalità di cui all'articolo
24, commi 2 e 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
progetto emendato ai sensi del presente articolo, chiunque abbia interesse può
prendere visione del progetto e del relativo studio di impatto ambientale,
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli
elaborati ai sensi del comma 3. In questo caso, l'autorità competente esprime il
provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.
3-ter. Nel caso in cui il proponente non
ottemperi alle richieste di integrazioni da parte dell'autorità competente, non
presentando gli elaborati modificati, o ritiri la domanda, non si procede
all'ulteriore corso della valutazione.
4. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in
materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o
dell'impianto.
5. Il provvedimento contiene le
condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché
quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo
all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale.
6. I progetti sottoposti alla
fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla
pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto
conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un
periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di
valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata. I termini di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di
entrata in vigore del
decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.
(comma così modificato
dall'articolo 23, comma 21-quinquies, legge n. 102 del 2009)
Art. 27.
Informazione sulla decisione
1. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale è pubblicato per estratto, con indicazione dell'opera,
dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato
nella sua interezza, a cura del proponente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per i progetti di competenza statale ovvero nel Bollettino
Ufficiale della regione, per i progetti di rispettiva competenza. Dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
2. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale deve essere pubblicato per intero e su sito web
dell'autorità competente indicando la sede ove si possa prendere visione di
tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.
Art. 28.
Monitoraggio
1. Il provvedimento di valutazione
dell'impatto ambientale contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione
e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti. Il
monitoraggio assicura, anche avvalendosi dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale e del sistema delle Agenzie ambientali, il
controllo sugli impatti ambientali significativi sull'ambiente provocati dalle
opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla
compatibilità ambientale dell'opera, anche, al fine di individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità
competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 23, d.lgs. n. 128 del 2010)
1-bis. In particolare, qualora
dalle attività di cui al comma 1 risultino impatti negativi ulteriori e diversi,
ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e
valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità
competente, acquisite informazioni e valutati i pareri resi può modificare il
provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui al
comma 5 dell'articolo 26. Qualora dall'esecuzione dei lavori ovvero
dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non
preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità
competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate,
nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
(comma così introdotto dall'articolo 2, comma
23, d.lgs. n. 128 del 2010)
2. Delle modalità di svolgimento
del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai
sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web
dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate.
Art. 29.
Controlli e sanzioni
1. La valutazione di impatto
ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano
le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del
procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione
o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove
prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
2. Fermi restando i compiti di
vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità competente
esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III
della parte seconda del presente decreto nonché sull'osservanza delle
prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione.
Per l'effettuazione dei controlli l'autorità competente può avvalersi, nel
quadro delle rispettive competenze, del sistema agenziale.
3. Qualora si accertino violazioni
delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli
esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di
valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori,
impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i
termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto,
l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero
di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello Stato.
4. Nel caso di opere ed interventi
realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di
assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al
presente Titolo III, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto
disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del
pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della
sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il
ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese
del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di
inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese
dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli
effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
5. In caso di annullamento in sede
giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate
previa valutazione di impatto ambientale o di annullamento del giudizio di
compatibilità ambientale, i poteri di cui al comma 4 sono esercitati previa
nuova valutazione di impatto ambientale.
6. Resta, in ogni caso, salva
l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti.
Titolo III-bis. L'AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE
(titolo introdotto dall'articolo 2, comma
24, d.lgs. n. 128 del 2010)
Art. 29-bis. Individuazione e utilizzo delle
migliori tecniche disponibili
1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle
attività di cui all'allegato
VIII è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI e delle
informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29-terdecies, comma 4 e dei
documenti BREF (BAT Reference Documents) pubblicati dalla Commissione europea,
nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori
tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed
alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di
informazioni di cui all'articolo 29-terdecies, commi 3 e 4.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati i
requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti
requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un
approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo
complesso.
3. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo,
si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono
soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36.
Art. 29-ter. Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e
dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni
del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto dal comma
4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria,
acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) l'impianto, il tipo e la
portata delle sue attività;
b) le materie prime e
ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione
dell'impianto;
d) lo stato del sito di
ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entità delle
emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché
un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni
sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata
e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure
per ridurle;
g) le misure di prevenzione
e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per
controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e
di controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale e delle Agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell'ambiente;
i) le eventuali principali
alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
l) le altre misure previste
per ottemperare ai principi di cui all'articolo
6, comma 15, del presente decreto.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una
sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1 e
l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere
diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di
tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni
contenute nell'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica
sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce
all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle
informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.
3. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di
sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente
rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN
ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento
(CE) n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite
secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al
comma 1 del presente articolo, tali dati possono essere utilizzati ai fini della
presentazione della domanda e possono essere inclusi nella domanda o essere ad
essa allegati.
4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorità
competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata.
Qualora queste risultino incomplete, l'autorità competente ovvero, nel caso di
impianti di competenza statale, la Commissione di cui all'articolo
8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non
inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa.
In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla
presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine
indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi
mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il
proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della
documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da
presentare.
Art. 29-quater. Procedura per il rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Per gli impianti di competenza statale la
domanda è presentata all'autorità competente per mezzo di procedure telematiche,
con il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo
29-duodecies, comma 2.
2. L'autorità competente individua gli uffici
presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento,
al fine della consultazione del pubblico.
3. L'autorità competente, entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
29-octies, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo procedimento,
comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 2.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su
un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione
nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello
Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione
dell'impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ai sensi
del comma 2 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui
all'articolo
7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì
pubblicate dall'autorità competente nel proprio sito web. è in ogni caso
garantita l'unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III
della parte seconda del presente decreto.
4. Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 3, i soggetti interessati possono
presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla
domanda.
5. La convocazione da parte dell'autorità
competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di
apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni
competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza
statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente
l'autorizzazione, ha luogo ai sensi degli
articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
7. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di
cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli
articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il
parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli
impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo
degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. In presenza di circostanze
intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute
pubblica, può chiedere all'autorità competente di verificare la necessità di
riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 29-octies.
8. Nell'ambito della Conferenza dei servizi,
l'autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al
fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive,
indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione
della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9
resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa.
9. Salvo quanto diversamente concordato, la
Conferenza dei servizi di cui al comma 5 deve concludersi entro sessanta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto dal comma 4 per la presentazione
delle osservazioni.
10. L'autorità competente esprime le proprie
determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque
entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso
di cui al comma 8, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda.
La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle
disposizioni generali del processo amministrativo.
11. Le autorizzazioni integrate ambientali,
rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le
autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX, secondo le modalità e gli
effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le
autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all'articolo
216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le
procedure semplificate previste dal capo V.
12. Ogni autorizzazione integrata ambientale
deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione
dell'ambiente, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite.
13. Copia dell'autorizzazione integrata
ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione
del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 2. Presso il medesimo ufficio
sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento.
14. L'autorità competente può sottrarre
all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti
militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato
VIII, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare ai
sensi dell'articolo
24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme
di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità
competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le
emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà
intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
15. In considerazione del particolare e
rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse
nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i
comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di
garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività,
l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche
del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente,
fatto comunque salvo quanto previsto al comma 12, assicura il necessario
coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente
comma i termini di cui al comma 10 sono raddoppiati.
Art. 29-quinquies. Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul
territorio nazionale
1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle
disposizioni del presente titolo da parte delle autorità competenti.
Art. 29-sexies. Autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure
necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli
articoli 6, comma 15, e 29-septies, al fine di conseguire un livello elevato
di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata
ambientale di attività regolamentate dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.
216, contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui
all'allegato B del medesimo decreto, solo quando ciò risulti indispensabile per
evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica
sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto
ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
10 del presente decreto.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve
includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in
particolare quelle elencate nell'allegato X, che possono essere emesse
dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della
loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un
elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai
sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori
limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in
cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale
contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle
acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti
prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del
caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con
parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato
VIII, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche
equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di
impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori
limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai
commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche
disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in
questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali
dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono
disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso
le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel
suo complesso.
5. L'autorità competente rilascia
l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato
nell'articolo 29-bis, commi 1, 2 e 3. In mancanza delle linee guida di cui
all'articolo 29-bis, comma 1, l'autorità competente rilascia comunque
l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto
nell'allegato XI.
6. L'autorizzazione integrata ambientale
contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano,
in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e
nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la
metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione,
nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per
verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata
ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli
delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i
requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui
all'articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati
di cui all'articolo 29-decies, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato
VIII, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e
benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al
presente comma sono trasmesse per il tramite dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.
7. L'autorizzazione integrata ambientale
contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale
esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per
le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto
legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale
decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della
sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate
nella autorizzazione. In caso di decorrenza dei termine stabilito dall'articolo
29-quater, comma 10, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute,
l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede
ad integrarne il contenuto, una volta concluso il procedimento ai sensi del
decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione integrata ambientale può
contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate
opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art.
29-nonies non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la
funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale.
Art. 29-septies. Migliori tecniche disponibili e norme di qualità
ambientale
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto
di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti,
localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili
con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il
rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può
prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari
particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere
adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.
Art. 29-octies. Rinnovo e riesame
1. L'autorità competente rinnova ogni cinque
anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico,
confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di
rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il
gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una
relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo
29-ter, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 29-ter,
comma 3. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni
con la procedura prevista dall'articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla
pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base
della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrato
ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è
effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento
è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di
detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo
rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del
rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato
secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato
ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva
all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il rinnovo di detta
autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo
rinnovo.
4. Il riesame è effettuato dall'autorità
competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia
ambientale, comunque quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto è
tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione
fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori
limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno
subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle
emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o
nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame
dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai
requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, se un piano di
ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro
un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione
dell'inquinamento.
6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato
VIII, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni dieci anni.
Art. 29-nonies. Modifica degli impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate
dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata
ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche
progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis),
ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo.
Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito
della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia
all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una
relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo
29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e
29-quater in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di
cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica
il disposto dell'articolo 29-octies, comma 5, e dell'articolo 29-quater, comma
15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione
dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione
entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme
dell'autocertificazione.
Art. 29-decies. Rispetto delle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione
integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati
relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa.
L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico
tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per
impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e
programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6 e con
oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei
controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità
delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia
ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia
informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o
incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente,
tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio
impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità
competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio
destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti
autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve
fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica
tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità
competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e
monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII,
e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini
dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese
le eventuali notizie di reato, anche all'autorità competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente,
devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato
all'articolo 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio
in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità
delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando
un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffida e
contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato,
ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca
dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in
caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di
danno per l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità
competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute,
ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai
sensi dell'articolo
217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61.
Art. 29-undecies. Inventario delle principali emissioni e loro fonti
1. I gestori degli impianti di cui all'allegato
VIII trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, entro il 30 aprile di ogni
anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo
dell'anno precedente.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, in conformità a quanto
previsto dalla Commissione europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche
ai dati e al formato della comunicazione di cui al decreto dello stesso Ministro
23 novembre 2001, attuativo dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372.
3. L'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorità
competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e del mare anche per l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e del mare e l'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive
elaborazioni.
Art. 29-duodecies. Comunicazioni
1. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del mare, con cadenza annuale, i dati
concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate ed i successivi
aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché un rapporto sulle situazioni
di mancato rispetto delle prescrizioni della autorizzazione integrata
ambientale.
2. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui
all'articolo 29-quater, comma 1, i dati di cui al comma 1 del presente articolo
e quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 29-decies, sono trasmessi al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, per
il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,
secondo il formato e le modalità di cui al decreto dello stesso Ministro 7
febbraio 2007.
Art. 29-terdecies. Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del mare, per il tramite dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale , ogni tre anni, entro il 30
aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente titolo, ed in
particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui
all'allegato VIII e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si
basano, sulla base dell'apposito formulario adottato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare del 24 luglio
2009.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare predispone e invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione
della direttiva 2008/1/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti
comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base del questionario, stabilito
con decisione 2006/194/UE del 2 marzo 2006 della Commissione europea, e
successive modificazioni, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva
91/692/CEE.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio
di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle
migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative
prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di
tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in
particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in
tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni.
Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali limitatamente alle attività di
cui al punto 6.6 dell'allegato
VIII.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato
di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma
3 e adotta d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 modalità di scambio di informazioni
tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle
migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.
Art. 29-quattuordecies. Sanzioni
1. Chiunque esercita una delle attività di cui
all'allegato VIII senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata
ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la
pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei
confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata
ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità
competente.
3. Chiunque esercita una delle attività di cui
all'allegato
VIII dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere
all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 29-decies, comma
1.
5. è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare
all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni
delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e
documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità
competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 29-quater,
comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di
cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per
gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri
impianti.
9. Le somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata
dei bilanci delle autorità competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di
settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.
Titolo IV - VALUTAZIONI
AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
Art. 30.
Impatti ambientali interregionali
(articolo così sostituito dall'articolo 2,
comma 25, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS,
di progetti di interventi e di opere sottoposti a procedura di VIA di competenza
regionale, nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio
necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con
esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali risultino localizzati
anche sul territorio di regioni confinanti, le procedure di valutazione e
autorizzazione ambientale sono effettuate d'intesa tra le autorità competenti.
2. Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS,
di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale
nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli
previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti
ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti,
l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri
delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali
interessati dagli impatti.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, ai fini
dell'espressione dei rispettivi pareri, l'autorità competente dispone che il
proponente invii gli elaborati alle Regioni nonché agli enti locali territoriali
interessati dagli impatti, che si esprimono nei termini di cui all'articolo 25,
comma 2.
Art. 31. Attribuzione competenze
1. In caso di piani, programmi o
progetti la cui valutazione ambientale è rimessa alla regione, qualora siano
interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità
competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un piano, programma o
progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su conforme parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
può disporre che si applichino le procedure previste dal presente decreto per i
piani, programmi e progetti di competenza statale.
Art. 32. Consultazioni
transfrontaliere
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 26, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. In caso di piani, programmi,
progetti e impianti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un
altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e del mare, d'intesa con il Ministero
per i beni e le attività culturali e con il Ministero degli affari esteri e per
suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991,
ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640, nell'ambito delle fasi
previste dalle procedure di cui ai titoli II, III e III-bis, provvede alla
notifica dei progetti di tutta la documentazione concernente il piano,
programma, progetto o impianto. Nell'ambito della notifica è fissato il termine,
non superiore ai sessanta giorni, per esprimere il proprio interesse alla
partecipazione alla procedura.
2. Qualora sia espresso l'interesse
a partecipare alla procedura, gli Stati consultati trasmettono all'autorità
competente i pareri e le osservazioni delle autorità pubbliche e del pubblico
entro novanta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di interesse alla
partecipazione alla procedura ovvero secondo le modalità ed i termini concordati
dagli Stati membri interessati, in modo da consentire comunque che le autorità
pubbliche ed il pubblico degli Stati consultati siano informati ed abbiano
l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli. L'Autorità
competente ha l'obbligo di trasmettere agli Stati membri consultati le decisioni
finali e tutte le informazioni già stabilite dagli
articoli 17,
27
e
29-quater del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto
dagli accordi internazionali, le regioni o le province autonome nel caso in cui
i piani, i programmi, i progetti od anche le modalità di esercizio di un
impianto o di parte di esso, con esclusione di quelli previsti dall'allegato
XII, possano avere effetti transfrontalieri, informano immediatamente il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare e
collaborano per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della
convenzione.
4. La predisposizione e la
distribuzione della documentazione necessaria sono a cura del proponente o del
gestore o dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, che deve provvedervi su richiesta dell'autorità competente
secondo le modalità previste dai titoli II, III o III-bis del presente decreto
ovvero concordate dall'autorità competente e gli Stati consultati.
5. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, il Ministero per i beni e le
attività culturali e il Ministero degli affari esteri, d'intesa con le regioni
interessate, stipulano con i Paesi aderenti alla Convenzione accordi per
disciplinare le varie fasi al fine di semplificare e rendere più efficace
l'attuazione della convenzione.
5-bis. Nel caso in cui si provveda ai sensi dei
commi 1 e 2, il termine per l'emissione del provvedimento finale di cui
all'articolo 26, comma 1, è prorogato di 90 giorni o del diverso termine
concordato ai sensi del comma 2.
5-ter. Gli Stati membri interessati che
partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano
preventivamente la durata in tempi ragionevoli.
Art. 32-bis. Effetti transfrontalieri
(articolo introdotto dall'articolo 2,
comma 27, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Nel caso in cui il funzionamento di un
impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro
Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e
29-octies, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico.
Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne
faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e
significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto
non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora
constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e
significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede ai
predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri,
nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché, nei casi di cui al comma
1, le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente
interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione
prima della decisione dell'autorità competente
Titolo V - NORME TRANSITORIE E
FINALI
Art. 33. Oneri
istruttori
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 28, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite, sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del d.P.R. 14 maggio
2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi
sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.
2. Per le finalità di cui al comma
1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire
proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in
capo ai proponenti.
3. Nelle more dei provvedimenti di
cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.
3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i
rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle
domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli
previsti dall'art. 29-decies, sono a carico del gestore. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità,
anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai
controlli previsti dal Titolo III-bis del presente decreto, nonché i compensi
spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Gli
oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla
complessità, delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del
numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali
interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o
certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo
8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a
carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale
fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare con gli
stessi criteri e modalità, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
3-ter. Nelle more dei decreti di cui al comma
3-bis, resta fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.
4. Al fine di garantire
l'operatività della Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more
dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore
del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente
articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi
spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del
richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma
forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione
integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è
riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare. Le somme di
cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando
l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale
differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle
tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio
reso.
Art. 34. Norme
tecniche, organizzative e integrative
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 29, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti da emanarsi,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, provvede alla modifica ed all'integrazione
delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale nel rispetto delle
finalità, dei principi e delle disposizioni di cui al presente decreto. Resta
ferma l'applicazione dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
relativamente al recepimento di direttive comunitarie modificative delle
modalità esecutive e di caratteristiche di ordine tecnico di direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale. Resta ferma altresì, nelle more
dell'emanazione delle norme tecniche di cui al presente comma, l'applicazione di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988.
2. Al fine della predisposizione
dei provvedimenti di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del mare acquisisce il parere delle associazioni
ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti
dall'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Governo, con apposita delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
province autonome, ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite
di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'articolo 13 della legge
8 luglio 1986, n. 349, provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per
lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica del 2 agosto 2002.
4. Entro dodici mesi dalla delibera
di aggiornamento della strategia nazionale di cui al comma 3, le regioni si
dotano, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, senza oneri
aggiuntivi a carico dei bilanci regionali, di una complessiva strategia di
sviluppo sostenibile che sia coerente e definisca il contributo alla
realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. Le strategie regionali
indicano insieme al contributo della regione agli obiettivi nazionali, la
strumentazione, le priorità, le azioni che si intendono intraprendere. In tale
ambito le regioni assicurano unitarietà all'attività di pianificazione. Le
regioni promuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso
i processi di Agenda 21 locale, si dotano di strumenti strategici coerenti e
capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della
strategia regionale.
5. Le strategie di sviluppo
sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali
di cui al presente decreto. Dette strategie, definite coerentemente ai diversi
livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro
associazioni, in rappresentanza delle diverse istanze, assicurano la
dissociazione fra la crescita economica ed il suo impatto sull'ambiente, il
rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della
biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo
delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della
competitività e dell'occupazione.
6. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, le regioni e le province
autonome cooperano per assicurare assetti organizzativi, anche mediante la
costituzione di apposite unità operative, senza aggravio per la finanza
pubblica, e risorse atti a garantire le condizioni per lo svolgimento di
funzioni finalizzate a:
a) determinare, nell'ottica
della strategia di sviluppo sostenibile, i requisiti per una piena
integrazione della dimensione ambientale nella definizione e valutazione di
politiche, piani, programmi e progetti;
b) garantire le funzioni di orientamento, valutazione, sorveglianza e
controllo nei processi decisionali della pubblica amministrazione;
c) assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti
tecnico-scientifici in materia di valutazione ambientale;
d) favorire la promozione e diffusione della cultura della sostenibilità
dell'integrazione ambientale;
e) agevolare la partecipazione delle autorità interessate e del pubblico ai
processi decisionali ed assicurare un'ampia diffusione delle informazioni
ambientali.
7. Le norme tecniche assicurano la
semplificazione delle procedure di valutazione. In particolare, assicurano che
la valutazione ambientale strategica e la valutazione d'impatto ambientale si
riferiscano al livello strategico pertinente analizzando la coerenza ed il
contributo di piani, programmi e progetti alla realizzazione degli obiettivi e
delle azioni di livello superiore. Il processo di valutazione nella sua
interezza deve anche assicurare che piani, programmi e progetti riducano il
flusso di materia ed energia che attraversa il sistema economico e la connessa
produzione di rifiuti.
8. Il sistema di monitoraggio,
effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), garantisce la raccolta dei
dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente
scelti dall'autorità competenti.
9. Salvo quanto disposto dai commi
9-bis e 9-ter le modifiche agli allegati alla parte seconda del presente decreto
sono apportate con regolamenti da emanarsi, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare.
9-bis. L'elenco riportato nell'allegato IX, ove
necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Con le stesse modalità, possono essere introdotte modifiche all'allegato
XII, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione
d'impatto ambientale.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del mare, previa comunicazione ai
Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede al
recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati VIII, X e XI e XII
emanate dalla Commissione europea.
Art. 35.
Disposizioni transitorie e finali
(articolo così modificato dall'articolo 2,
comma 30, d.lgs. n. 128 del 2010)
1. Le regioni ove necessario
adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali
trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto.
2. Trascorso il termine di cui al
comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto,
ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.
2-bis. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del
presente decreto ai sensi dei relativi statuti.
2-ter. Le procedure di VAS, VIA ed
AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono
concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.
2-quater. Fino a quando il gestore si sia
adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi dell'articolo 29-quater, trovano applicazione le
disposizioni relative alle autorizzazioni in materia di inquinamento
atmosferico, idrico e del suolo previste dal presente decreto e dalle altre
normative vigenti o le prescrizioni precedenti il rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale in corso di attuazione.
2-quinquies. La sanzione prevista dall'articolo
29-quattuordecies, comma 1, non si applica ai gestori di impianti esistenti o di
impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, i quali
abbiano presentato domanda di autorizzazione integrata ambientale nei termini
stabiliti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 19 aprile 2006 ovvero nei successivi provvedimenti di proroga, fino
alla conclusione del relativo procedimento autorizzatorio.
2-sexies. Le amministrazioni statali, gli enti
territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli
istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica,
comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati
storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, utili ai
fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali,
segnalando quelli riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia,
anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza
statale sono comunicati, per il tramite dell'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo
stesso demandati.
2-septies. L'autorità competente rende
accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del
presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al
comma 2-sexies, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo
6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tale fine l'autorità
competente può avvalersi dell'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca
ambientale, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.
2-octies. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di
autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati
sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente.
2-nonies. Il rilascio dell'autorizzazione di cui
al presente decreto non esime i gestori dalla responsabilità in relazione alle
eventuali sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione
delle emissioni di cui al decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 216 e successive
modifiche ed integrazion
Art. 36. Abrogazioni e modifiche
1. Gli articoli da 4 a 52 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.
2. Gli allegati da I a V della
Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dagli
allegati al presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto dal
successivo comma 4, a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte
seconda del presente decreto sono inoltre abrogati:
a) l'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
c) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.
377;
d) l'articolo 7 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
e) il comma 2, dell'articolo 4, ed il comma 2, dell'articolo 5, della legge
4 agosto 1990, n. 240;
f) il comma 2, dell'articolo 1, della legge 29 novembre 1990, n. 366;
g) l'articolo 3 della legge 29 novembre 1990, n. 380;
h) l'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
i) il d.P.R. 5 ottobre 1991, n. 460;
l) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
m) articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 100;
n) articolo 1 della legge 28 febbraio 1992, n. 220;
o) il d.P.R. 27 aprile 1992;
p) il comma 6, dell'articolo 17, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
q) il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 526;
r) il comma 1, dell'articolo 2-bis, della legge 31 maggio 1995, n. 206
(decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96);
s) il d.P.R. 12 aprile 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7
settembre 1996;
t) il d.P.R. 11 febbraio 1998;
u) il d.P.R. 3 luglio 1998;
v) la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1999;
z) il d.P.R. 2 settembre 1999, n. 348;
aa) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302;
bb) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
cc) l'articolo 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
dd) l'articolo 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
ee) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 gennaio 2004, n. 5;
ff) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
gg) l'articolo 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
4. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) nell'articolo 5, comma 1,
lettera h) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla fine sono
inserite le seguenti parole: «nonché le attività di autocontrollo e di
controllo programmato che richiede l'intervento dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale e delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell'ambiente»;
b) nell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le parole «convoca» sono sostituite dalle seguenti: «può convocare»;
c) nell'articolo 5, comma 11, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le parole «Nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10
sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.» Sono sostituite dalle seguenti:
«L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, acquisisce, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 7, trascorsi i quali l'autorità competente
rilascia l'autorizzazione anche in assenza di tali espressioni, ovvero
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 10, le prescrizioni
del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, nonché il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie
regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente negli altri casi per
quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle
emissioni nell'ambiente.»;
d) nell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, le parole «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni le condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni
dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che
non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire
dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e, a
partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi, salvo
per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a
300 MW termici ai quali si applica il disposto dell'articolo 17, comma 4,
per i quali il primo rinnovo dell'autorizzazione ambientale è effettuato
dopo sette anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.», sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni
l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico,
confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di
rilascio dell'autorizzazione.»;
e) nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, sono abrogate le seguenti parole: «Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare adotta le determinazioni relative
all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti di
competenza statale, in conformità ai principi del presente decreto, entro il
termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal rilascio della
valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti già muniti di
valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di sessanta giorni
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei casi di
inutile scadenza del termine previsto dal presente comma, o di
determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la decisione definitiva in ordine all'autorizzazione
integrata ambientale è rimessa al Consiglio dei Ministri.»;
f) nell'articolo
17, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono
abrogate le seguenti parole «fino al termine fissato nel calendario» nonché
le parole "entro tale termine"».
5. Sono fatte salve le disposizioni
contenute nel presente articolo, nel caso in cui dalla loro abrogazione o
modifica derivino effetti diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.
da 37. a 52.
(abrogati dal d.lgs. n. 4 del
2008)
Parte terza - Norme
in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle
acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
Sezione I - Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla desertificazione
Titolo I - Principi generali e competenze
Capo I - Principi generali
53. Finalità.
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione
sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo,
il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni
di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla
desertificazione.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al
comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere
conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché
preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Alla realizzazione delle attività previste al
comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a
statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di
irrigazione.
54. Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende
per:
a) suolo: il territorio, il suolo, il
sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di
seguito specificate;
c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque
sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto
riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque
territoriali;
d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del
suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il
sottosuolo;
e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte
le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie,
ma che può essere parzialmente sotterraneo;
g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della
foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro
vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di
acqua dolce;
i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento
per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono
eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o
canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione
o un tratto di acque costiere;
m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da
un'attività umana;
n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è
sostanzialmente modificata;
o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o più falde acquifere;
p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso
significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative
di acque sotterranee;
q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico;
r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi
per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;
s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi
per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o
la confluenza di un fiume;
t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere
che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla
tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori,
degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque
sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di
ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico,
ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le
caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;
v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi
naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o
dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;
z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema
drenante alveato del bacino idrografico.
55. Attività conoscitiva
1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le
finalità di cui all'articolo 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si
intendono comprese le azioni di:
a) raccolta, elaborazione, archiviazione e
diffusione dei dati;
b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi
dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani,
dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;
e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria
per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. L'attività conoscitiva di cui al presente
articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 57, comma
1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione,
nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici
comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea
elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio
geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (APAT) di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno
raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.
3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti
pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa
del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al
Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), secondo le modalità
definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. L'Associazione nazionale Comuni italiani
(ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attività conoscitiva di cui al
presente articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di
cui al comma 1, lettera e), nonché ai fini della diffusione dell'informazione
ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresì con riguardo a:
a) inquinamento dell'aria;
b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico
integrato;
c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;
d) tutela del territorio;
e) sviluppo sostenibile;
f) ciclo integrato dei rifiuti;
g) energie da fonti energetiche rinnovabili;
h) parchi e aree protette.
5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività
di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al
monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di
convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle suddette attività.
Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni
di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e
cinquanta per cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle
spese d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra
si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela
ambientale.
56. Attività di
pianificazione, di programmazione e di attuazione
1. Le attività di programmazione, di
pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le
finalità di cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le
attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in
particolare:
a) la sistemazione, la conservazione ed il
recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici,
idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di
forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero
naturalistico, botanico e faunistico;
b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami
terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;
c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di
laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o
altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi,
nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio,
inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;
e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché
la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi,
le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle
acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni
di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde
sotterranee;
g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione
delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di
ricostituzione dei cordoni dunosi;
h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde,
con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque,
che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale
negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;
i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di
navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti;
l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti
nel settore e la conservazione dei beni;
m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui
alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante
la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle
aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree
protette;
n) il riordino del vincolo idrogeologico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte
secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra
l'altro, a garantire omogeneità di:
a) condizioni di salvaguardia della vita
umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;
b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei
servizi connessi.
Capo II - Competenze
57. Presidente del Consiglio dei Ministri,
Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:
a) su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare:
1) le deliberazioni concernenti i metodi
ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui
agli articoli 55 e 56, nonché per la verifica ed il controllo dei piani
di bacino e dei programmi di intervento;
2) i piani di bacino, sentita la Conferenza Stato-regioni;
3) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva, previa diffida, in
caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le
funzioni previste dalla presente sezione;
4) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato
dalla presente sezione;
b) su proposta del Comitato dei Ministri di
cui al comma 2, il programma nazionale di intervento.
(lettera dichiarata
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 232 del 2009,
nella parte in
cui non prevede che sia sentita preventivamente la Conferenza unificata)
2. Il Comitato dei Ministri per gli interventi
nel settore della difesa del suolo opera presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
è composto da quest'ultimo e dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per i beni e le attività culturali, nonché dal delegato del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza ed adotta gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività.
Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma
nazionale di intervento, che coordina con quelli delle regioni e degli altri
enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.
4. Al fine di assicurare il necessario
coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, il Comitato dei
Ministri propone gli indirizzi delle politiche settoriali direttamente o
indirettamente connesse con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione di
distretto e ne verifica la coerenza nella fase di approvazione dei relativi
atti.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di
segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri si avvale delle strutture delle
Amministrazioni statali competenti.
6. I princìpi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono definiti sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
58. Competenze del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
nelle materie disciplinate dalla presente sezione, ferme restando le competenze
istituzionali del Servizio nazionale di protezione civile.
2. In particolare, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare:
a) formula proposte, sentita la Conferenza
Stato-regioni, ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 57, degli
indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia
idraulica, di navigazione interna e per la realizzazione, gestione e
manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni
dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato
dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
di intervento per la difesa del suolo, di cui all'articolo 69, da allegare
alla relazione previsionale e programmatica. La relazione sull'uso del suolo
e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato
dell'ambiente sono redatte avvalendosi del Servizio geologico d'Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (APAT);
c) opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione,
delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e
l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge le seguenti
funzioni:
a) programmazione, finanziamento e controllo
degli interventi in materia di difesa del suolo;
(lettera dichiarata parzialmente incostituzionale
da Corte costituzionale n. 232 del 2009,
nella parte in cui non
prevede che sia sentita preventivamente la Conferenza unificata)
b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni e altri
fenomeni di dissesto idrogeologico, nel medio e nel lungo termine al fine di
garantire condizioni ambientali permanenti ed omogenee, ferme restando le
competenze del Dipartimento della protezione civile in merito agli
interventi di somma urgenza;
c) indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero
in seno alle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63;
d) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali e alla difesa del
suolo, nonché con riguardo all'impatto ambientale dell'articolazione
territoriale delle reti infrastrutturali, delle opere di competenza statale
e delle trasformazioni territoriali;
(lettera dichiarata
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 232 del 2009, nella
parte in cui non prevede che sia sentita preventivamente la Conferenza
unificata)
e) determinazione di criteri, metodi
e standard di raccolta, elaborazione, da parte del Servizio geologico
d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (APAT), e di consultazione dei dati,
definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti
pubblici operanti nel settore, nonché definizione degli indirizzi per
l'accertamento e lo studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle
condizioni generali di rischio;
f) valutazione degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani, dei
programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della
difesa del suolo;
g) coordinamento dei sistemi cartografici.
59. Competenze della conferenza Stato-regioni
1. La Conferenza Stato-regioni formula pareri,
proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 57, in ordine alle attività ed
alle finalità di cui alla presente sezione, ed ogni qualvolta ne è richiesta dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In particolare:
a) formula proposte per l'adozione degli
indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto articolo 57;
b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo
del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) e
per il suo coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti
pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in
materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa
del suolo;
c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità
agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57;
d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da
ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle
opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;
e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale.
60. Competenze
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - APAT
1. Ferme restando le competenze e le attività
istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) esercita, mediante il
Servizio geologico d’Italia-Dipartimento difesa del suolo, le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual'è
definita all'articolo 55;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza;
c) fornire, a chiunque ne formuli richiesta, dati, pareri e consulenze,
secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le tariffe sono stabilite in base al principio della
partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
61. Competenze delle
regioni
1. Le regioni, ferme restando le attività da
queste svolte nell'ambito delle competenze del Servizio nazionale di protezione
civile, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni e i compiti ad
esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel
rispetto delle attribuzioni statali, ed in particolare:
a) collaborano nel rilevamento e
nell'elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le
direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui
all'articolo 63, comma 4, ed adottano gli atti di competenza;
b) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di
studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;
c) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei
piani di tutela di cui all’articolo 121;
d) per la parte di propria competenza, dispongono la redazione e provvedono
all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle
opere da realizzare nei distretti idrografici, istituendo, ove occorra,
gestioni comuni;
e) provvedono, per la parte di propria competenza, all'organizzazione e al
funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione
e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
f) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione
interna, ferme restando le residue competenze spettanti al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo
stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il
mese di dicembre;
h) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di
conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di
tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano
ogni altra funzione prevista dalla presente sezione.
2. Il Registro italiano dighe (RID) provvede in
via esclusiva, anche nelle zone sismiche, alla identificazione e al controllo
dei progetti delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta o traverse che
superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a
1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero delle attività
produttive tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti
esclusivamente a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.
3. Rientrano nella competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al d.P.R.
1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di
altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per
tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di
competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Il Registro italiano dighe (RID) fornisce alle
regioni il supporto tecnico richiesto.
4. Resta di competenza statale la normativa
tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di
qualsiasi altezza e capacità di invaso.
5. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico
di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente
esercitate dalle regioni.
6. Restano ferme tutte le altre funzioni
amministrative già trasferite o delegate alle regioni.
62. Competenze degli enti locali e di altri soggetti
1. I comuni, le province, i loro consorzi o
associazioni, le comunità montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, i
consorzi di bacino imbrifero montano e gli altri enti pubblici e di diritto
pubblico con sede nel distretto idrografico partecipano all'esercizio delle
funzioni regionali in materia di difesa del suolo nei modi e nelle forme
stabilite dalle regioni singolarmente o d'intesa tra loro, nell'ambito delle
competenze del sistema delle autonomie locali.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni, del Servizio geologico d’Italia -
Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (APAT) e sono tenuti a collaborare con la stessa.
63. Autorità di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto idrografico di cui
all'articolo 64 è istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito
Autorità di bacino, ente pubblico non economico che opera in conformità agli
obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attività a criteri di
efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino: la
Conferenza istituzionale permanente, il Segretario generale, la Segreteria
tecnico-operativa e la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi sentita
la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto, sono definiti i criteri e le
modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse
patrimoniali e finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti
alla data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.
3. Le autorità di bacino previste dalla legge 18
maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006 e le relative
funzioni sono esercitate dalle Autorità di bacino distrettuale di cui alla parte
terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2 disciplina il
trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e
pianificazione delle Autorità di bacino vengono adottati in sede di Conferenza
istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare su richiesta del Segretario generale, che vi partecipa
senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale permanente partecipano i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche
agricole e forestali, per la funzione pubblica, per i beni e le attività
culturali o i Sottosegretari dai medesimi delegati, nonché i Presidenti delle
regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto
idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del
Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali permanenti
del distretto idrografico della Sardegna e del distretto idrografico della
Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle rispettive regioni, altri due
rappresentanti per ciascuna delle predette regioni, nominati dai Presidenti
regionali. La conferenza istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli
atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui
al comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la
elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri
di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che potrà
eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo
delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione
del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici del
Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave ritardo
nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi
fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il
termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale
termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei
lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale
interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi è composta
dai rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle
province autonome interessate, nonché da un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile; è convocata dal Segretario Generale, che la presiede, e
provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto ai sensi del comma 5,
nonché al compimento degli atti gestionali. La conferenza operativa di servizi
delibera a maggioranza.
7. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto
conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino
distrettuale di cui all'articolo 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino
dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali relativi
alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle
acque e alla gestione delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli
allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle
caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle attività umane
sullo stato delle acque superficiali e sulle acque sotterranee, nonché di
un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle
regioni ai sensi dell'articolo 62, le Autorità di bacino coordinano e
sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica
integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del consorzio
del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente
autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice
del lago d'Iseo e del consorzio dell’Adda - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con
particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere
idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione
irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.
Titolo II - I distretti idrografici, gli
strumenti, gli interventi
Capo I - Distretti idrografici
64. Distretti idrografici
1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese
le isole minori, è ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi
orientali, con superficie di circa 39.385 Kmq, comprendente i seguenti
bacini idrografici:
1) Adige, già bacino nazionale ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3) Lemene, Fissare Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai
sensi della legge n. 183 del 1989;
4) bacini del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
b) distretto idrografico Padano, con
superficie di circa 74.115 Kmq, comprendente il bacino del Po, già bacino
nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, con superficie di
circa 39.000 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, già bacino nazionale ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
2) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge n.
183 del 1989;
5) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
6) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
7) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
8) fiumi Uniti, Montone, Ronco, Savio, Rubicone e Uso, già bacini
regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone altri bacini
minori, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
10) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
11) bacini minori afferenti alla costa Romagnola, già bacini regionali
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
d) distretto idrografico pilota del Serchio,
con superficie di circa 1.600 Kmq, comprendente il bacino idrografico del
Serchio;
e) distretto idrografico dell’Appennino centrale, con superficie di circa
35.800 Kmq, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi
della legge n. 183 del 1989;
2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori
delle Marche, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
f) distretto idrografico dell'Appennino
meridionale, con superficie di circa 68.200 Kmq, comprendente i seguenti
bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale
ai sensi della legge n. 183 del 1989;
2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
3) Scic, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989;
7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del 1989;
9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge n. 183 del
1989;
10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge
n. 183 del 1989;
13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge n.
183 del 1989;
14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge n. 183
del 1989;
g) distretto idrografico della Sardegna, con
superficie di circa 24.000 Kmq, comprendente i bacini della Sardegna, già
bacini regionali ai sensi della legge n. 183 del 1989;
h) distretto idrografico della Sicilia, con superficie di circa 26.000 Kmq,
comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi della
legge n. 183 del 1989.
Capo II - Gli strumenti
65. Valore, finalità e contenuti del piano di
bacino distrettuale
1. Il Piano di bacino distrettuale, di seguito
Piano di bacino, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla
difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della
acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio
interessato.
2. Il Piano di bacino è redatto dall'Autorità di
bacino in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati ai sensi del comma 3.
Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani,
ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle.
3. Il Piano di bacino, in conformità agli
indirizzi, ai metodi e ai criteri stabiliti dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4, realizza le finalità indicate
all'articolo 56 e, in particolare, contiene, unitamente agli elementi di cui
all'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto:
a) il quadro conoscitivo organizzato ed
aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste
dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli,
relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e
potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;
c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la
sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei
suoli;
d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione:
1) dei pericoli di inondazione e della
gravità ed estensione del dissesto;
2) dei pericoli di siccità;
3) dei pericoli di frane, smottamenti e simili;
4) del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o
di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare
l'efficacia degli interventi;
e) la programmazione e l'utilizzazione delle
risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere
idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di
bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di
ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del
suolo ed alla tutela dell'ambiente;
g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera
f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi
speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei
relativi atti di programmazione;
h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini
che sottendono il distretto idrografico;
i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e
boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto
idrogeologico;
l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di
governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici,
dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali
interventi previsti;
m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei
materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative
fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime
delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei
terreni e dei litorali;
n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e
prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini
della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della
prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;
o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione,
anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore
disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa;
p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli
scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;
q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od
altre;
r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che
per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;
s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in
relazione alla gravità del dissesto;
t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
4. Le disposizioni del Piano di bacino approvato
hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti
pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate
di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e
programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono
essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino
approvato.
5. Ai fini di cui al comma 4, entro dodici mesi
dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad
adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in
particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed
agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti,
alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.
6. Fermo il disposto del comma 4, le regioni,
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui
rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le
disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino
sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.
Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti
relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di
comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla
pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono
d'ufficio le regioni.
7. In attesa dell'approvazione del Piano di
bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare
riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di
fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), e), f), m) ed n) del comma
3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore
sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non
superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte
delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e
qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad
adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con
ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con
efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone
comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio
periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio
dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se
permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al
territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adotta l'ordinanza cautelare di cui al
presente comma.
8. I piani di bacino possono essere redatti ed
approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali,
che, in ogni caso, devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai
contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione
sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 7, le
opportune misure inibitorie e cautelari in relazione agli aspetti non ancora
compiutamente disciplinati.
9. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
66. Adozione ed approvazione dei piani di
bacino
1. I piani di bacino, prima della loro
approvazione, sono sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede
statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo
rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla
Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4 che, con
propria deliberazione, contestualmente stabilisce:
a) i termini per l'adozione da parte delle
regioni dei provvedimenti conseguenti;
b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle
singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo
rapporto ambientale di cui ai comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza
istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la
conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve
fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni
dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti
regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad
adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i
provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario "ad acta", per
garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l'adozione degli atti
necessari per la formazione del piano.
5. Dell'adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità
previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell'esperimento della
procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione
ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale
espresso dall'autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all'articolo
57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
7. Le Autorità di bacino promuovono la
partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame
e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun
distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali
osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di
sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:
a) il calendario e il programma di lavoro
per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure
consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del
periodo cui il piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione
delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima
dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;
c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio
del periodo cui il piano si riferisce.
67. I piani stralcio per la tutela dal
rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio
1. Nelle more dell'approvazione dei piani di
bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'articolo 65, comma 8,
piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in
particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la
determinazione delle misure medesime.
2. Le Autorità di bacino, anche in deroga alle
procedure di cui all'articolo 66, approvano altresì piani straordinari diretti a
rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, redatti anche sulla
base delle proposte delle regioni e degli enti locali. I piani straordinari
devono ricomprendere prioritariamente le aree a rischio idrogeologico per le
quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. I piani straordinari contengono in particolare
l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto
elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e
del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree sono adottate le misure di
salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, anche con riferimento ai
contenuti di cui al comma 3, lettera d), del medesimo articolo 65. In caso di
inerzia da parte delle Autorità di bacino, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57, comma
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla
salvaguardia delle predette aree. Qualora le misure di salvaguardia siano
adottate in assenza dei piani stralcio di cui al comma 1, esse rimangono in
vigore sino all'approvazione di detti piani. I piani straordinari approvati
possono essere integrati e modificati con le stesse modalità di cui al presente
comma, in particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini della
messa in sicurezza delle aree interessate.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo
57, comma 2, tenendo conto dei programmi già adottati da parte delle Autorità di
bacino e dei piani straordinari di cui al comma 2 del presente articolo,
definisce, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, programmi di interventi
urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei distretti idrografici, per
la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone in cui la maggiore
vulnerabilità del territorio è connessa con più elevati pericoli per le persone,
le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità per le aree ove è stato
dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225. Per la realizzazione degli interventi possono essere
adottate, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e d'intesa con le
regioni interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
4. Per l'attività istruttoria relativa agli
adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si avvalgono, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Dipartimento della
protezione civile, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato,
delle regioni, delle Autorità di bacino, del Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per
gli aspetti ambientali, del Servizio geologico d’Italia - Dipartimento difesa
del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(APAT), per quanto di rispettiva competenza.
5. Entro sei mesi dall'adozione dei
provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, gli organi di protezione civile
provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, con priorità
assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio è connessa
con più elevati pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale,
piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia
dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento,
l'allarme e la messa in salvo preventiva.
6. Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono
individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio
idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni stabiliscono le
misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine
di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le
attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito
il parere degli enti locali interessati, predispongono, con criteri di priorità
connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture,
determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi
finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni
private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o
condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi
introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il
terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni.
All'abbattimento dei manufatti si provvede con le modalità previste dalla
normativa vigente. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di
usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefìci
connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza
del verificarsi di calamità naturali.
7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo devono contenere l'indicazione dei mezzi per la loro
realizzazione e della relativa copertura finanziaria.
68. Procedura per l'adozione dei progetti di
piani stralcio
1. I progetti di piano stralcio per la tutela
dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 67, non sono
sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) e sono adottati con le
modalità di cui all'articolo 66.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto
idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili,
entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di
piano.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani
stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e
pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica,
articolata per sezioni provinciali, o per altro àmbito territoriale deliberato
dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province ed i comuni
interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorità di
bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un
parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su
scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie
prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche.
Capo III - Gli interventi
69. Programmi di intervento
1. I piani di bacino sono attuati attraverso
programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi
e delle finalità dei piani medesimi e contengono l'indicazione dei mezzi per
farvi fronte e della relativa copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una
quota non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria
delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e
materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di
piena e di pronto intervento idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi,
rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione
dei progetti generali, degli studi di fattibilità, dei progetti di opere e
degli studi di valutazione dell'impatto ambientale delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole
della Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4,
possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di
interventi previsti dai piani di bacino, sotto il controllo della predetta
conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunità montane e
gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4, possono concorrere con propri
stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di
bacino.
70. Adozione dei programmi
1. I programmi di intervento sono adottati dalla
Conferenza istituzionale permanente di cui all'articolo 63, comma 4; tali
programmi sono inviati ai componenti della conferenza stessa almeno venti giorni
prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza,
la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione
rispetto alle opinioni dissenzienti espresse in seno alla conferenza.
2. La scadenza di ogni programma triennale è
stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate
per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata
alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma
triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma
triennale in corso o dalla sua revisione.
3. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del
programma triennale in corso, i nuovi programmi di intervento relativi al
triennio successivo, adottati secondo le modalità di cui al comma 1, sono
trasmessi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
affinché, entro il successivo 3 giugno, sulla base delle previsioni contenute
nei programmi e sentita la Conferenza Stato-regioni, trasmetta al Ministro
dell'economia e delle finanze l'indicazione del fabbisogno finanziario per il
successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge
finanziaria.
4. Gli interventi previsti dai programmi
triennali sono di norma attuati in forma integrata e coordinata dai soggetti
competenti, in base ad accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
71. Attuazione degli interventi
1. Le funzioni di studio e di progettazione e
tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere
esercitate anche mediante affidamento di incarichi ad istituzioni universitarie,
liberi professionisti o organizzazioni tecnico-professionali specializzate, in
conformità ad apposite direttive impartite dalla Conferenza istituzionale
permanente di cui all'articolo 63, comma 4.
2. L'esecuzione di opere di pronto intervento
può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.
3. Tutti gli atti di concessione per
l'attuazione di interventi ai sensi della presente sezione sono soggetti a
registrazione a tassa fissa.
72. Finanziamento
1. Ferme restando le entrate connesse alle
attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di
miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a
totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui
all'articolo 69.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468. I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze fino all'espletamento della
procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui
base il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo
57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma
nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra
le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità
indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento
degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso
Comitato dei Ministri propone l'ammontare di una quota di riserva da destinare
al finanziamento dei programmi per l'adeguamento ed il potenziamento funzionale,
tecnico e scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (APAT).
4. Il programma nazionale di intervento e la
ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 57.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro trenta giorni dall'approvazione del programma
triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con
proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza
tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del
demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla
richiesta.
Sezione II - Tutela delle acque
dall'inquinamento
Titolo I - Principi generali e competenze
73. Finalità
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione
definiscono la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali,
marine e sotterranee perseguendo i seguenti obiettivi:
a) prevenire e ridurre l'inquinamento e
attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate
protezioni di quelle destinate a particolari usi;
c) perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità
per quelle potabili;
d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici,
nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate;
e) mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità contribuendo
quindi a:
1) garantire una fornitura sufficiente
di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo
idrico sostenibile, equilibrato ed equo;
2) ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee;
3) proteggere le acque territoriali e marine e realizzare gli obiettivi
degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a
impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, allo scopo di
arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le
perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a
concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo
naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le
sostanze sintetiche antropogeniche;
f) impedire un ulteriore deterioramento,
proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, degli
ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico.
2. Il raggiungimento degli obiettivi indicati al
comma 1 si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) l'individuazione di obiettivi di qualità
ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici;
b) la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito
di ciascun distretto idrografico ed un adeguato sistema di controlli e di
sanzioni;
c) il rispetto dei valori limite agli scarichi fissati dallo Stato, nonché
la definizione di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del
corpo recettore;
d) l'adeguamento dei sistemi di fognatura, collegamento e depurazione degli
scarichi idrici, nell'ambito del servizio idrico integrato;
e) l'individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione
dell'inquinamento nelle zone vulnerabili e nelle aree sensibili;
f) l'individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al
riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche;
g) l'adozione di misure per la graduale riduzione degli scarichi, delle
emissioni e di ogni altra fonte di inquinamento diffuso contenente sostanze
pericolose o per la graduale eliminazione degli stessi allorché contenenti
sostanze pericolose prioritarie, contribuendo a raggiungere nell'ambiente
marino concentrazioni vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze
presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche
antropogeniche;
h) l'adozione delle misure volte al controllo degli scarichi e delle
emissioni nelle acque superficiali secondo un approccio combinato.
3. Il perseguimento delle finalità e l'utilizzo
degli strumenti di cui ai commi 1 e 2, nell'ambito delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione vigente, contribuiscono a proteggere le acque
territoriali e marine e a realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali
in materia.
74. Definizioni
1. Ai fini della presente sezione si intende
per:
a) abitante equivalente: il carico organico
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BODS)
pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti ai oiprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci
persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una
retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato
esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento
per definire il limite delle acque territoriali e che si estendono
eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o possono vivere pesci
appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;
c) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci e le acque costiere
alla foce di un fiume, i cui limiti esterni verso il mare sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
in via transitoria tali limiti sono fissati a cinquecento metri dalla linea
di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura con una concentrazione
di sali tale da essere considerate appropriate per l'estrazione e il
trattamento al fine di produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo
residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano
e da attività domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione
di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
(lettera così
sostituita dall'articolo 2, comma 1, d.lgs. n. 4 del 2008)
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato;
(lettera così
sostituita dall'articolo 2, comma 2, d.lgs. n. 4 del 2008)
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano al di sotto della
superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il
suolo e il sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, utilizzate per le finalità
consentite dalla stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive,
sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che
economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di
trattamento o verso un punto di recapito finale;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 3, d.lgs. n. 4 del 2008)
o) applicazione al terreno:
l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con
gli strati superficiali, iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, acque
di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, acque reflue
provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla
loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo
irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e
ammendanti nei medesimi contenute;
q) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per
l'organizzazione del servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che gestisce il
servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il
gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività
del servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente azoto, escluso quello
allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto mediante procedimento
industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di
lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto
trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di nutrienti, in particolare
modo di composti dell'azoto e/o del fosforo, che provoca una abnorme
proliferazione di alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo
la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti nell'acqua e della
qualità delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre
1984, n. 748, le sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi
gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
sparse sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività
umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno che
possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici
o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi
acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o
altri legittimi usi dell'ambiente;
dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane;
(lettera così
sostituita dall'articolo 2, comma 4, d.lgs. n. 4 del 2008)
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni,
la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole
acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita
alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle
eventuali acque di prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un
sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità
il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a
preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque
previsti all'articolo
114;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 5, d.lgs. n. 4 del 2008)
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data
del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo
previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane
per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure
relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli
scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano
in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di
acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio
e già autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane
mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico,
garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di
qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente
decreto;
ll ) trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la
sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o
chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BODS
delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi
sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un
processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione
secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i
requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta l'area sottoposta al
controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali
o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o
l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del
presente decreto, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la
presenza di tali sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza
inquinante con tenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in
massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per
unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche
per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di
emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita
delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione;
l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione
dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di
protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti
maggiori nell'ambiente;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 6, d.lgs. n. 4 del 2008)
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque
già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di
scarichi.
2. Ai fini della presente sezione si intende
inoltre per:
a) acque superficiali: le acque interne ad
eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque
costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale
sono incluse anche le acque territoriali;
b) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte
le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
c) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie
ma che può essere parzialmente sotterraneo;
d) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;
e) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della
foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro
vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzate dai flussi di
acqua dolce;
f) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da
un'attività umana;
g) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui
natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è
sostanzialmente modificata, come risulta dalla designazione fattane
dall'autorità competente in base alle disposizioni degli articoli 118 e 120;
h) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque
superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o
canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un
tratto di acque costiere;
i) acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati
geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo
di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque
sotterranee;
(lettera così
sostituito dall'articolo 9, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2009)
l) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee
contenute da una o più falde acquifere;
m) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi
per sfociare al mare in un’unica foce, a estuario o delta;
n) sotto-bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque
superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in
un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di
un fiume;
o) distretto idrografico: l'area di terra e di mare, costituita da uno o più
bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere
che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;
p) stato delle acque superficiali: l'espressione complessiva dello stato di
un corpo idrico superficiale, determinato dal valore più basso del suo stato
ecologico e chimico;
q) buono stato delle acque superficiali: lo stato raggiunto da un corpo
idrico superficiale qualora il suo stato, tanto sotto il profilo ecologico
quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
r) stato delle acque sotterranee: l'espressione complessiva dello stato di
un corpo idrico sotterraneo, determinato dal valore più basso del suo stato
quantitativo e chimico;
s) buono stato delle acque sotterranee: lo stato raggiunto da un corpo
idrico sotterraneo qualora il suo stato, tanto sotto il profilo quantitativo
quanto sotto quello chimico, possa essere definito almeno "buono";
t) stato ecologico: l'espressione della qualità della struttura e del
funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali,
classificato a norma dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
u) buono stato ecologico: lo stato di un corpo idrico superficiale
classificato in base all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
v) buon potenziale ecologico: lo stato di un corpo idrico artificiale o
fortemente modificato, così classificato in base alle disposizioni
pertinenti dell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto;
z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato chimico richiesto
per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli obiettivi ambientali per le
acque superficiali fissati dalla presente sezione ossia lo stato raggiunto
da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti
non superi gli standard di qualità ambientali fissati per le sostanze
dell'elenco di priorità di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza;
(lettera così
sostituita dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
aa) buono stato chimico: lo stato
chimico di un corpo idrico sotterraneo che risponde alle condizioni di cui
agli articoli 3 e 4 ed all'Allegato 3, Parte A;
(lettera così
sostituito dall'articolo 9, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2009)
bb) stato quantitativo: l'espressione del grado in cui un corpo idrico
sotterraneo è modificato da estrazioni dirette e indirette;
cc) risorse idriche sotterranee disponibili: il risultato della velocità
annua media di ravvenamento globale a lungo termine del corpo idrico
sotterraneo meno la velocità annua media a lungo termine del flusso
necessario per raggiungere gli obiettivi di qualità ecologica per le acque
superficiali connesse, di cui all'articolo 76, al fine di evitare un
impoverimento significativo dello stato ecologico di tali acque, nonché
danni rilevanti agli ecosistemi terrestri connessi;
dd) buono stato quantitativo: stato definito all'Allegato 3, Parte B;
(lettera così
sostituito dall'articolo 9, comma 1, d.lgs. n. 30 del 2009)
ee) sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche,
persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che
danno adito a preoccupazioni analoghe;
ff) sostanze prioritarie e sostanze pericolose prioritarie: le sostanze
individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della
direttiva 2000/60/CE;
gg) inquinante: qualsiasi sostanza che possa inquinare, in particolare
quelle elencate nell'Allegato 8 alla parte terza del presente decreto;
hh) immissione diretta nelle acque sotterranee: l'immissione di inquinanti
nelle acque sotterranee senza infiltrazione attraverso il suolo o il
sottosuolo;
ii) obiettivi ambientali: gli obiettivi fissati dal titolo II della parte
terza del presente decreto;
ll) standard di qualità ambientale: la concentrazione di un particolare
inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che
non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente;
mm) approccio combinato: l'insieme dei controlli, da istituire o realizzare,
salvo diversa indicazione delle normative di seguito citate, entro il 22
dicembre 2012, riguardanti tutti gli scarichi nelle acque superficiali,
comprendenti i controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche
disponibili, quelli sui pertinenti valori limite di emissione e, in caso di
impatti diffusi, quelli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi
ambientali; tali controlli sono quelli stabiliti:
1) nel decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
2) nella parte terza del presente decreto in materia di acque reflue
urbane, nitrati provenienti da fonti agricole, sostanze che presentano
rischi significativi per l'ambiente acquatico o attraverso l'ambiente
acquatico, inclusi i rischi per le acque destinate alla produzione di
acqua potabile e di scarichi di Hg, Cd, HCH, DDT, PCP, aldrin, dieldrin,
endrin, HCB, HCBD, cloroformio, tetracloruro di carbonio, EDC,
tricloroetilene, TCB e percloroetilene;
nn) acque destinate al consumo umano: le acque disciplinate dal decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
oo) servizi idrici: tutti i servizi che
forniscono alle famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività
economica:
1) estrazione, arginamento, stoccaggio,
trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee;
2) strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che
successivamente scaricano nelle acque superficiali;
pp) utilizzo delle acque: i servizi idrici
unitamente agli altri usi risultanti dall'attività conoscitiva di cui
all'articolo 118 che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.
Tale nozione si applica ai fini dell'analisi economica di cui all'Allegato
10 alla parte terza del presente decreto;
qq) (lettera abrogata
dall'articolo 2, comma 7, d.lgs. n. 4 del 2008)
rr) controlli delle emissioni: i controlli che comportano una limitazione
specifica delle emissioni, ad esempio un valore limite delle emissioni,
oppure che definiscono altrimenti limiti o condizioni in merito agli
effetti, alla natura o ad altre caratteristiche di un'emissione o condizioni
operative che influiscono sulle emissioni;
ss) costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle
risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi e a coloro che usano
l'ambiente;
tt) costi della risorsa: i costi delle mancate opportunità imposte ad altri
utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là
del loro livello di ripristino e ricambio naturale;
uu) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più
attività di cui all'Allegato I del Titolo III-bis della parte seconda del
presente decreto, e qualsiasi altra attività accessoria, che siano
tecnicamente connesse con le attività svolte in uno stabilimento e possono
influire sulle emissioni e sull'inquinamento; nel caso di attività non
rientranti nel campo di applicazione del Titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, l'impianto si identifica nello stabilimento. Nel caso
di attività di cui all'Allegato I del predetto decreto, l'impianto si
identifica con il complesso assoggettato alla disciplina della prevenzione e
controllo integrati dell'inquinamento;
uu-bis) limite di rilevabilità: il segnale in uscita o il valore di
concentrazione al di sopra del quale si può affermare, con un livello di
fiducia dichiarato, che un dato campione è diverso da un bianco che non
contiene l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del limite di
rilevabilità a una concentrazione dell'analita che può ragionevolmente
essere determinata con accettabile accuratezza e precisione. Il limite di
quantificazione può essere calcolato servendosi di un materiale di
riferimento o di un campione adeguato e può essere ottenuto dal punto di
taratura più basso sulla curva di taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che caratterizza
la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base
delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale sufficientemente omogeneo
e stabile rispetto a proprietà specificate, che si è stabilito essere idonee
per un determinato utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprietà
nominali.
(lettere da uu-bis a
uu-quinquies aggiunte dall'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 219 del 2010)
75. Competenze
1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni
della presente sezione:
a) lo Stato esercita le competenze ad esso
spettanti per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema attraverso il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatte salve
le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della
salute;
b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi
spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel
rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti
spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che
comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente oppure
inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
Gli oneri economici connessi all'attività di sostituzione sono a carico
dell'ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti
dall'ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di
poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto
dall'articolo 132.
3. Le prescrizioni tecniche necessarie
all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa
con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono
altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per
adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o
tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per
materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente
decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite
dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
5. Le regioni assicurano la più ampia
divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono
al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (APAT) i dati conoscitivi e le
informazioni relative all'attuazione della parte terza del presente decreto,
nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità
indicate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) elabora
a livello nazionale, nell'ambito del Sistema informativo nazionale dell'ambiente
(SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per
l'invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e
disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti adottati
ai fini delle comunicazioni all'Unione europea o in ragione degli obblighi
internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l'attiva
partecipazione di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza
del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
7. Le regioni provvedono affinché gli obiettivi
di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in
attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine
di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i
confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie
competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati
terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del
presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione,
anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità,
concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di
risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione.
Titolo II - Obiettivi di qualità
Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e
obiettivo di qualità per specifica destinazione
76. Disposizioni generali
1. Al fine della tutela e del risanamento delle
acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua
gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e
gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui
all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
2. L'obiettivo di qualità ambientale è definito
in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben
diversificate.
3. L'obiettivo di qualità per specifica
destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare
utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.
4. In attuazione della parte terza del presente
decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui
all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22
dicembre 2015:
a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi
idrici significativi superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità
ambientale corrispondente allo stato di "buono";
b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale
"elevato" come definito nell'Allegato 1 alla parte terza del presente
decreto;
c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica
destinazione di cui all'articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica
destinazione di cui all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto,
salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.
5. Qualora per un corpo idrico siano designati
obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per
gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più
cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di
qualità ambientale; l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22
dicembre 2015.
6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento
degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per
specifica destinazione.
7. Le regioni possono definire obiettivi di
qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei
corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.
77. Individuazione e
perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati già acquisiti
e dei risultati del primo rilevamento effettuato ai sensi degli articoli 118 e
120, le regioni che non vi abbiano provveduto identificano per ciascun corpo
idrico significativo, o parte di esso, la classe di qualità corrispondente ad
una di quelle indicate nell'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
2. In relazione alla classificazione di cui al
comma 1, le regioni stabiliscono e adottano le misure necessarie al
raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui
all'articolo 76, comma 4, lettere a) e b), tenendo conto del carico massimo
ammissibile, ove fissato sulla base delle indicazioni delle Autorità di bacino,
e assicura n d o in ogni caso per tutti i corpi idrici l'adozione di misure atte
ad impedire un ulteriore degrado.
3. Al fine di assicurare entro il 22 dicembre
2015 il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo
stato di "buono", entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale
classificato o tratto di esso deve conseguire almeno i requisiti dello stato di
"sufficiente" di cui all'Allegato 1 alla parte terza del presente decreto.
4. Le acque ricadenti nelle aree protette devono
essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato
1 alla parte terza del presente decreto, secondo le scadenze temporali ivi
stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della
quale le singole aree sono state istituite.
5. La designazione di un corpo idrico
artificiale o fortemente modificato e la relativa motivazione sono
esplicitamente menzionate nei piani di bacino e sono riesaminate ogni sei anni.
Le regioni possono definire un corpo idrico artificiale o fortemente modificato
quando:
a) le modifiche delle caratteristiche
idromorfologiche di tale corpo, necessarie al raggiungimento di un buono
stato ecologico, abbiano conseguenze negative rilevanti:
1) sull'ambiente in senso ampio;
2) sulla navigazione, comprese le infrastrutture portuali, o sul
diporto;
3) sulle attività per le quali l'acqua è accumulata, quali la fornitura
di acqua potabile, la produzione di energia o l'irrigazione;
4) sulla regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni o il
drenaggio agricolo;
5) su altre attività sostenibili di sviluppo umano ugualmente
importanti;
b) i vantaggi cui sono finalizzate le
caratteristiche artificiali o modificate del corpo idrico non possono, per
motivi di fattibilità tecnica o a causa dei costi sproporzionati, essere
raggiunti con altri mezzi che rappresentino un'opzione significativamente
migliore sul piano ambientale.
6. Le regioni possono motivatamente prorogare il
termine del 23 dicembre 2015 per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei
corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato dei
corpi idrici e sussistano tutte le seguenti condizioni:
(comma così sostituito
dall'articolo 3, legge n. 101 del 2008)
a) i miglioramenti necessari per il
raggiungimento del buono stato di qualità ambientale non possono essere
raggiunti entro i termini stabiliti almeno per uno dei seguenti motivi:
1) i miglioramenti dello stato dei corpi
idrici possono essere conseguiti per motivi tecnici solo in fasi
successive al 23 dicembre 2015;
2) il completamento dei miglioramenti entro i termini fissati sarebbe
sproporzionalmente costoso;
3) le condizioni naturali non consentono il miglioramento del corpo
idrico nei tempi richiesti;
b) la proroga dei termini e le relative
motivazioni sono espressamente indicate nei piani di cui agli articoli 117 e
121;
c) le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due
ulteriori aggiornamenti dei piani di cui alla lettera b), fatta eccezione
per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli
obiettivi entro detto periodo;
d) l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento
progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale
significativo ritardo nella attuazione delle misure, nonché il relativo
calendario di attuazione delle misure devono essere riportati nei piani di
cui alla lettera b). Le informazioni devono essere aggiornate nel riesame
dei piani.
7. Le regioni, per alcuni corpi idrici, possono
stabilire di conseguire obiettivi ambientali meno rigorosi rispetto a quelli di
cui al comma 4, qualora, a causa delle ripercussioni dell'impatto antropico
rilevato ai sensi dell'articolo 118 o delle loro condizioni naturali, non sia
possibile o sia esageratamente oneroso il loro raggiungimento. Devono, in ogni
caso, ricorrere le seguenti condizioni:
(comma così sostituito
dall'articolo 3, legge n. 101 del 2008)
a) la situazione ambientale e socioeconomica
non consente di prevedere altre opzioni significativamente migliori sul
piano ambientale ed economico;
b) la garanzia che:
1) per le acque superficiali venga
conseguito il migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto
degli impatti che non potevano ragionevolmente essere evitati per la
natura dell'attività umana o dell'inquinamento;
2) per le acque sotterranee siano apportate modifiche minime al loro
stato di qualità, tenuto conto degli impatti che non potevano
ragionevolmente essere evitati per la natura dell'attività umana o
dell'inquinamento;
c) per lo stato del corpo idrico non si
verifichi alcun ulteriore deterioramento;
d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano
espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico e del piano di
tutela di cui agli articoli 117 e 121 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei
anni nell'ambito della revisione di detti piani.
8. Quando ricorrono le condizioni di cui al
comma 7, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché essi non
comportino l'ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e, fatto
salvo il caso di cui alla lettera b) del medesimo comma 7, purché non sia
pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla parte terza del
presente decreto in altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico.
9. Nei casi previsti dai commi 6 e 7, i Piani di
tutela devono comprendere le misure volte alla tutela del corpo idrico, ivi
compresi i provvedimenti integrativi o restrittivi della disciplina degli
scarichi ovvero degli usi delle acque. I tempi e gli obiettivi, nonché le
relative misure, sono rivisti almeno ogni sei anni ed ogni eventuale modifica
deve essere inserita come aggiornamento del piano.
10. Il deterioramento temporaneo dello stato del
corpo idrico dovuto a circostanze naturali o di forza maggiore eccezionali e
ragionevolmente imprevedibili, come alluvioni violente e siccità prolungate, o
conseguente a incidenti ragionevolmente imprevedibili, non dà luogo a una
violazione delle prescrizioni della parte terza del presente decreto, purché
ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) che siano adottate tutte le misure volte
ad impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi
idrici e la compromissione del raggiungimento degli obiettivi di cui
all'articolo 76 ed al presente articolo in altri corpi idrici non
interessati alla circostanza;
b) che il Piano di tutela preveda espressamente le situazioni in cui detti
eventi possono essere dichiarati ragionevolmente imprevedibili o
eccezionali, anche adottando gli indicatori appropriati;
c) che siano previste ed adottate misure idonee a non compromettere il
ripristino della qualità del corpo idrico una volta conclusisi gli eventi in
questione;
d) che gli effetti degli eventi eccezionali o imprevedibili siano sottoposti
a un riesame annuale e, con riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma
4, lettera a), venga fatto tutto il possibile per ripristinare nel corpo
idrico, non appena ciò sia ragionevolmente fattibile, lo stato precedente
tali eventi;
e) che una sintesi degli effetti degli eventi e delle misure adottate o da
adottare sia inserita nel successivo aggiornamento del Piano di tutela.
10-bis. Le regioni non violano le
disposizioni del presente decreto nei casi in cui:
(comma così sostituito
dall'articolo 3, legge n. 101 del 2008)
a) il mancato raggiungimento
del buon stato delle acque sotterranee, del buono stato ecologico delle
acque superficiali o, ove pertinente, del buon potenziale ecologico ovvero
l'incapacità di impedire il deterioramento del corpo idrico superficiale e
sotterraneo sono dovuti a nuove modifiche delle caratteristiche fisiche di
un corpo idrico superficiale o ad alterazioni idrogeologiche dei corpi
idrici sotterranei;
b) l'incapacità di impedire il deterioramento da uno stato elevato ad un
buono stato di un corpo idrico superficiale sia dovuto a nuove attività
sostenibili di sviluppo umano purché sussistano le seguenti condizioni:
1) siano state avviate le
misure possibili per mitigare l'impatto negativo sullo stato del corpo
idrico;
2) siano indicate puntualmente ed illustrate nei piani di cui agli
articoli 117 e 121 le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni e
gli obiettivi siano rivisti ogni sei anni;
3) le motivazioni delle modifiche o delle alterazioni di cui alla
lettera b) siano di prioritario interesse pubblico ed i vantaggi per
l'ambiente e la società, risultanti dal conseguimento degli obiettivi di
cui al comma 1, siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle
modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento
della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
4) per motivi di fattibilità tecnica o di costi sproporzionati, i
vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni del corpo idrico
non possano essere conseguiti con altri mezzi che garantiscono soluzioni
ambientali migliori.
78. Standard di qualità ambientale per le
acque superficiali
(articolo così
sostituito dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Ai fini della identificazione
del buono stato chimico, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera z), si
applicano ai corpi idrici superficiali gli standard di qualità ambientale, di
seguito denominati: "SQA", di cui alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte
terza.
2. Per le finalità di cui al comma
1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per la
colonna d'acqua gli SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6
dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le modalità riportate alla lettera
A.2.8 del medesimo allegato.
3. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in alternativa alle disposizioni di cui al
comma 2, possono identificare il buono stato chimico delle acque marino-costiere
e delle acque di transizione, utilizzando le matrici sedimenti e biota
limitatamente alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette
matrici. In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) applicano per il biota gli
SQA riportati alla tabella 3/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla
parte terza;
b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A della
lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1 dell'allegato 1
alla parte terza concernenti modalità di monitoraggio e classificazione;
d) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, le motivazioni della scelta, al fine di fornire elementi di
supporto per la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri,
tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE,
secondo la procedura prevista dalle norme comunitarie.
4. Per le sostanze per le quali non
sono definiti SQA per le matrici sedimenti e biota nelle acque marino-costiere e
nelle acque di transizione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i relativi
SQA di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza.
5. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano effettuano l'analisi della tendenza a lungo
termine delle concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorità di cui alla
tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che tendono ad
accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola delle due matrici, con
particolare attenzione per le sostanze riportate nella citata tabella ai numeri
2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto
A.3.2.4 dell'allegato 1 alla parte terza.
6. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano misure atte a garantire che tali
concentrazioni non aumentino in maniera significativamente rilevante nei
sedimenti e/o nel biota.
7. Le disposizioni del presente
articolo concorrono al raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo
di eliminare le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella
1/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi, nei
rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonché al raggiungimento
dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le sostanze prioritarie
individuate come P nella medesima tabella. Per le sostanze indicate come E
l'obiettivo è di eliminare l'inquinamento delle acque causato da scarichi,
rilasci da fonte diffusa e perdite.
78-bis. Zone di mescolamento
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono designare zone di mescolamento adiacenti
ai punti di scarico di acque reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorità
nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee
guida definite a livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4,
della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o più sostanze di detto
elenco possono superare, nell'ambito di tali zone di mescolamento, gli SQA
applicabili, a condizione che il superamento non abbia conseguenze sulla
conformità agli SQA del resto del corpo idrico superficiale.
2. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano designano le zone di mescolamento assicurando
che l'estensione di ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze
del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti nel punto di
scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli
scarichi di cui alla normativa vigente e dell'adozione delle migliori
tecniche disponibili, in funzione del raggiungimento o mantenimento degli
obiettivi ambientali.
3. Le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e le autorità di distretto riportano, rispettivamente,
nei piani di tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate
indicando:
a) l'ubicazione e l'estensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro l'estensione delle
zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla riduzione ed
all'eliminazione dell'inquinamento delle acque superficiali causato dalle
sostanze dell'elenco di priorità o le misure consistenti nel riesame delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, e successive modificazioni, o delle autorizzazioni preventive
rilasciate ai sensi del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano nelle aree protette elencate all'allegato 9,
alle lettere i), ii), iii), v).
Art. 78-ter. Inventario dei rilasci da fonte
diffusa, degli scarichi e delle perdite
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in
ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema
SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter, sezione A "Stato delle
acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di
qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze
temporali riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla
base dell'attività di monitoraggio e dell'attività conoscitiva delle pressioni e
degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1 e all'allegato 3 - sezione
C, alla parte terza.
2. L'Istituto superiore per la protezione e
ricerca ambientale, di seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema
SINTAI i formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate a
livello comunitario, nonché i servizi per la messa a disposizione delle
informazioni da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di
distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle
perdite, di seguito "l'inventario", distinto in due sezioni: sezione A per le
sostanze appartenenti all'elenco di priorità e sezione B per le sostanze non
appartenenti a detto elenco di priorità. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni
sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
4. L'inventario è redatto sulla base della
elaborazione delle informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in
attuazione del regolamento (CE) n. 166/2006, nonché sulla base di altri dati
ufficiali. Nell'inventario sono altresì riportate, ove disponibili, le carte
topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali sostanze ed inquinanti
nei sedimenti e nel biota.
5. L'inventario è finalizzato a verificare il
raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed è
sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 118, comma 2.
6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da
parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a
disposizione di ciascuna autorità di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli
inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento della
sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da pubblicare.
78-quater. Inquinamento transfrontaliero
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA
nei bacini idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se possono
dimostrare che:
a) il superamento dell'SQA è dovuto ad una
fonte di inquinamento al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si è verificata
l'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in
questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da inquinamento
transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai sensi dei commi 7 e 8
dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato fatto ricorso alle disposizioni
di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui
al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
autorità di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una relazione
sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero da
inserire rispettivamente nel piano di tutela e nel piano di gestione.
78-quinquies. Metodi di analisi per le acque
superficiali e sotterranee
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi,
compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai fini del
programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1 alla parte
terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI -
17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio è effettuato
applicando le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli 78-sexies, 78-septies e
78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della sezione A "Stato delle acque
superficiali" della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di
qualità dei corpi idrici"dell'allegato 1 alla parte terza si applicano per
l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.
78-sexies. Requisiti minimi di prestazione
per i metodi di analisi
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di
prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di
misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera
A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la
classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla
parte terza.
2. In mancanza di standard di qualità ambientali
per un dato parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a costi
sostenibili.
78-septies. Calcolo dei valori medi
1. Ai fini del calcolo dei valori medi si
applicano i criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato
delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato
di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.
78-octies. Garanzia e controllo di qualità
(articolo introdotto
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente
(ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli enti
appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della qualita'
conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN ISO/CEI-17025:2005 e successive
modificazioni o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L'ISPRA assicura la comparabilità dei
risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste
ultime, sulla base:
a) della promozione di programmi di prove
valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui
all'articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti
ai sensi del presente decreto;
b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni
prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono livelli di
concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità ambientali di cui
all'articolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al
comma 2, lettera a), vengono organizzati dall'ISPRA o da altri organismi
accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri
stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti
accettate a livello internazionale. L'esito della partecipazione a tali
programmi viene valutato sulla base dei sistemi di punteggio definiti dalla
norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla norma ISO-13528:2006 o da altre norme
equivalenti internazionalmente accettate.
79. Obiettivo di qualità per specifica destinazione
1. Sono acque a specifica destinazione
funzionale:
a) le acque dolci superficiali destinate
alla produzione di acqua potabile;
b) le acque destinate alla balneazione;
c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci;
d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo
76, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun
uso, l'obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell'Allegato 2
alla parte terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di
balneazione.
3. Le regioni, al fine di un costante
miglioramento dell'ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti
nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità delle acque di cui al
comma 1 all'obiettivo di qualità per specifica destinazione. Le regioni
predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al
comma 1.
Capo II - Acque a specifica destinazione
80. Acque superficiali
destinate alla produzione di acqua potabile
1. Le acque dolci superficiali, per essere
utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate
dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche,
chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto.
2. A seconda della categoria di appartenenza, le
acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti
seguenti:
a) Categoria Al: trattamento fisico semplice e
disinfezione;
b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e
disinfezione.
3. Le regioni inviano i dati relativi al
monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al
Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione
europea.
4. Le acque dolci superficiali che presentano
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori
ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via
eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di
approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno
trattamento che consenta di rispettare le norme di qualità delle acque destinate
al consumo umano.
81. Deroghe
1. Per le acque superficiali destinate alla
produzione di acqua potabile, le regioni possono derogare ai valori dei
parametri di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente
decreto:
a) in caso di inondazioni o di catastrofi
naturali;
b) limitatamente ai parametri contraddistinti nell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto Tabella 1/A dal simbolo (o), qualora ricorrano
circostanze meteorologiche eccezionali o condizioni geografiche particolari;
c) quando le acque superficiali si arricchiscono naturalmente di talune
sostanze con superamento dei valori fissati per le categorie Al, A2 e A3;
d) nel caso di laghi che abbiano una profondità non superiore ai 20 metri,
che per rinnovare le loro acque impieghino più di un anno e nel cui specchio
non defluiscano acque di scarico, limitatamente ai parametri contraddistinti
nell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, Tabella 1/A da un
asterisco (*).
2. Le deroghe di cui al comma 1 non sono ammesse
se ne derivi concreto pericolo per la salute pubblica.
82. Acque utilizzate per
l'estrazione di acqua potabile
1. Fatte salve le disposizioni per le acque
dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, le regioni,
all'interno del distretto idrografico di appartenenza, individuano:
a) tutti i corpi idrici superficiali e
sotterranei che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di
50 persone, e
b) i corpi idrici destinati a tale uso futuro.
2. L'autorità competente provvede al
monitoraggio, a norma dell'Allegato 1 alla parte terza dei presente decreto, dei
corpi idrici che forniscono in media oltre 100 m3 al giorno.
3. Per i corpi idrici di cui al comma 1 deve
essere conseguito l'obiettivo ambientale di cui agli articoli 76 e seguenti.
83. Acque di balneazione
1. Le acque destinate alla balneazione devono
soddisfare i requisiti di cui al d.P.R. 8 giugno 1982, n. 470.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee
alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro
l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicità annuale
prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle
cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare, secondo le
modalità indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
84. Acque dolci idonee alla vita dei pesci
1. Le regioni effettuano la designazione delle
acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per esser idonee alla vita
dei pesci. Ai fini di tale designazione sono privilegiati:
a) i corsi d'acqua che attraversano il
territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato nonché di
parchi e riserve naturali regionali;
b) i laghi naturali ed artificiali, gli stagni ed altri corpi idrici,
situati nei predetti ambiti territoriali;
c) le acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate "di
importanza internazionale" ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con il d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, sulla
protezione delle zone umide, nonché quelle comprese nelle "oasi di
protezione della fauna", istituite dalle regioni e province autonome ai
sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) le acque dolci superficiali che, ancorché non comprese nelle precedenti
categorie, presentino un rilevante interesse scientifico, naturalistico,
ambientale e produttivo in quanto costituenti habitat di specie animali o
vegetali rare o in via di estinzione, oppure in quanto sede di complessi
ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche
e tradizionali forme di produzione ittica che presentino un elevato grado di
sostenibilità ecologica ed economica.
2. Le regioni, entro quindici mesi dalla
designazione, classificano le acque dolci superficiali che presentino valori dei
parametri di qualità conformi con quelli imperativi previsti dalla Tabella 1/B
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto come acque dolci
"salmonicole" o "ciprinicole".
3. La designazione e la classificazione di cui ai commi 1 e 2 devono essere
gradualmente estese sino a coprire l'intero corpo idrico, ferma restando la
possibilità di designare e classificare, nell'ambito del medesimo, alcuni tratti
come "acqua salmonicola" e alcuni tratti come "acqua ciprinicola". La
designazione e la classificazione sono sottoposte a revisione in relazione ad
elementi imprevisti o sopravvenuti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della qualità delle acque dolci idonee alla vita dei
pesci, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Giunta
provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti
specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi
delle acque.
5. Sono escluse dall'applicazione del presente
articolo e degli articoli 85 e 86 le acque dolci superficiali dei bacini
naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie
ittiche nonché i canali artificiali adibiti a uso plurimo, di scolo o irriguo, e
quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e di acque
reflue industriali.
85. Accertamento della qualità delle acque
idonee alla vita dei pesci
1. Le acque designate e classificate ai sensi
dell'articolo 84 si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai
requisiti riportati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte terza del
presente decreto.
2. Se dai campionamenti risulta che non sono
rispettati uno o più valori dei parametri riportali nella Tabella 1/B
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, le autorità competenti al
controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa
fortuita, ad apporti inquinanti o a eccessivi prelievi, e propongono
all'autorità competente le misure appropriate.
3. Ai fini di una più completa valutazione delle
qualità delle acque, le regioni promuovono la realizzazione di idonei programmi
di analisi biologica delle acque designate e classificate.
86. Deroghe
1. Per le acque dolci superficiali designate o
classificate per essere idonee alla vita dei pesci, le regioni possono derogare
al rispetto dei parametri indicati nella Tabella 1/B dell'Allegato 2 alla parte
terza del presente decreto con il simbolo (o) in caso di circostanze
meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche e, quanto al
rispetto dei parametri riportati nella medesima Tabella, in caso di
arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza
intervento diretto dell'uomo.
87. Acque destinate alla vita dei molluschi
1. Le regioni, d'intesa con il Ministero delle
politiche agricole e forestali, designano, nell'ambito delle acque marine
costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di
molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento
per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona
qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per
l'uomo.
2. Le regioni possono procedere a designazioni
complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in
funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.
3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed
urgenti necessità di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei
molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta
provinciale e il Sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano
provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi
ovvero degli usi delle acque.
88. Accertamento della qualità delle acque
destinate alla vita dei molluschi
1. Le acque designate ai sensi dell'articolo 87
devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato
2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni
stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento.
2. Se da un campionamento risulta che uno o più
valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza
del presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo
accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o
ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.
89. Deroghe
1. Per le acque destinate alla vita dei
molluschi, le regioni possono derogare ai requisiti di cui alla Tabella 1/C
dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto in caso di condizioni
meteorologiche o geomorfologiche eccezionali.
90. Norme sanitarie
1. Le attività di cui agli articoli 87, 88 e 89
lasciano impregiudicata l'attuazione delle norme sanitarie relative alla
classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi
vivi, effettuata ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.
Titolo III - Tutela dei corpi idrici e
disciplina degli scarichi
Capo I - Aree richiedenti specifiche misure
di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento
91. Aree sensibili
1. Le aree sensibili sono individuate secondo i
criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque
aree sensibili:
a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte
terza del presente decreto, nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un
tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di
Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po;
c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2
febbraio 1971, resa esecutiva con d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
d) le aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al
confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti
per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
e) il lago di Garda e il lago d’ldro;
f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;
g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti;
h) il golfo di Castellammare in Sicilia;
i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto
individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i
criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto.
3. Resta fermo quanto disposto dalla
legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia.
4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al
comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni,
possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all'interno delle
aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili.
5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al
comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree
sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita
la Conferenza Stato-regioni, alla riedificazione delle aree sensibili e dei
rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree
sensibili.
7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi
dei commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette
anni dall'identificazione.
8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti
afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle
disposizioni di cui all'articolo 106.
92. Zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola
1. Le zone vulnerabili sono individuate secondo
i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto.
2. Ai fini della prima individuazione sono
designate zone vulnerabili le aree elencate nell'Allegato 7/A-III alla parte
terza del presente decreto.
3. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori
imprevisti alla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, dopo quattro anni da tale data il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare con proprio decreto, sentita la Conferenza
Stato-regioni, può modificare i criteri di cui al comma 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sulla base dei dati
disponibili e tenendo conto delle indicazioni stabilite nell'Allegato 7/A-I alla
parte terza del presente decreto, le regioni, sentite le Autorità di bacino,
possono individuare ulteriori zone vulnerabili oppure, all'interno delle zone
indicate nell'Allegato 7/A-III alla parte terza del presente decreto, le parti
che non costituiscono zone vulnerabili.
5. Per tener conto di cambiamenti e/o di fattori
imprevisti al momento della precedente designazione, almeno ogni quattro anni le
regioni, sentite le Autorità di bacino, possono rivedere o completare le
designazioni delle zone vulnerabili. A tal fine le regioni predispongono e
attuano, ogni quattro anni, un programma di controllo per verificare le
concentrazioni dei nitrati nelle acque dolci per il periodo di un anno, secondo
le prescrizioni di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del presente decreto,
nonché riesaminano lo stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci
superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
6. Nelle zone individuate ai sensi dei commi 2,
4 e 5 devono essere attuati i programmi di azione di cui al comma 7, nonché le
prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola di cui al decreto
del Ministro per le politiche agricole e forestali 19 aprile 1999, pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999.
7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto per le zone designate ai sensi dei commi
2 e 4, ed entro un anno dalla data di designazione per le ulteriori zone di cui
al comma 5, le regioni, sulla base delle indicazioni e delle misure di cui
all'Allegato 7/A-IV alla parte terza del presente decreto, definiscono, o
rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela
e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine
agricola, e provvedono alla loro attuazione nell'anno successivo per le zone
vulnerabili di cui ai commi 2 e 4 e nei successivi quattro anni per le zone di
cui al comma 5.
8. Le regioni provvedono, inoltre, a:
a) integrare, se del caso, in relazione alle
esigenze locali, il codice di buona pratica agricola, stabilendone le
modalità di applicazione;
b) predisporre ed attuare interventi di formazione e di informazione degli
agricoltori sul programma di azione e sul codice di buona pratica agricola;
c) elaborare ed applicare, entro quattro anni a decorrere dalla definizione
o revisione dei programmi di cui al comma 7, i necessari strumenti di
controllo e verifica dell'efficacia dei programmi stessi sulla base dei
risultati ottenuti; ove necessario, modificare o integrare tali programmi
individuando, tra le ulteriori misure possibili, quelle maggiormente
efficaci, tenuto conto dei costi di attuazione delle misure stesse.
9. Le variazioni apportate alle designazioni, i
programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e
le revisioni effettuate sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, secondo le modalità indicate nel decreto di
cui all'articolo 75, comma 6. Al Ministero per le politiche agricole e forestali
è data tempestiva notizia delle integrazioni apportate al codice di buona
pratica agricola di cui al comma 8, lettera a), nonché degli interventi di
formazione e informazione.
10. Al fine di garantire un generale livello di
protezione delle acque è raccomandata l'applicazione del codice di buona pratica
agricola anche al di fuori delle zone vulnerabili.
93. Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
e zone vulnerabili alla desertificazione
1. Con le modalità previste dall'articolo 92, e
sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B alla parte terza del
presente decreto, le regioni identificano le aree vulnerabili da prodotti
fitosanitari secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o
altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti
fitosanitari.
2. Le regioni e le Autorità di bacino verificano
la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da
fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione e le
designano quali aree vulnerabili alla desertificazione.
3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito
della pianificazione di distretto e della sua attuazione, sono adottate
specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione
nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.
94. Disciplina delle aree
di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo
umano
1. Su proposta delle Autorità d'àmbito, le
regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per
la tutela dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia
distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei
bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli
di cui al comma 1, le Autorità competenti impartiscono, caso per caso, le
prescrizioni necessarie per la conservazione e la tutela della risorsa e per il
controllo delle caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo
umano.
3. La zona di tutela assoluta è costituita
dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso
di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere
un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve
essere adeguatamente protetta e dev'essere adibita esclusivamente a opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
4. La zona di rispetto è costituita dalla
porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a
vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e
quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zona di
rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia
dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e
rischio della risorsa. In particolare, nella zona di rispetto sono vietati
l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti
attività:
a) dispersione di fanghi e acque reflue,
anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che
l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di
uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli,
delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e
strade.
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate
al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed
alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa
idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero, sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per
ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di
stoccaggio e distribuzione. É comunque vietata la stabulazione di bestiame
nella zona di rispetto ristretta.
5. Per gli insediamenti o le attività di cui al
comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree
cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso
deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni e le
province autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le seguenti
strutture o attività:
a) fognature;
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio;
d) pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla
lettera c) del comma 4.
6. In assenza dell'individuazione da parte delle
regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1,
la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione o di derivazione.
7. Le zone di protezione devono essere
delimitate secondo le indicazioni delle regioni o delle province autonome per
assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare
misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e
prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali
e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali,
regionali, sia generali sia di settore.
8. Ai fini della protezione delle acque
sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate per l'uso umano, le regioni e
le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di
protezione, le seguenti aree:
a) aree di ricarica della falda;
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.
Capo II - Tutela quantitativa della risorsa e
risparmio idrico
95. Pianificazione del bilancio idrico
1. La tutela quantitativa della risorsa concorre
al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle
utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle
stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile.
2. Nei piani di tutela sono adottate le misure
volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dalle
Autorità di bacino, nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa
vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso
vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso
della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e
quantitative.
3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni
definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati
dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in
regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle
portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di
prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di
trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il
loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le
Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al
Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) secondo le modalità
di cui all'articolo 75, comma 6.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le
derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte
terza del presente decreto sono regolate dall'Autorità concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi
idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare con apposito decreto, previa intesa con
la Conferenza Stato-regioni, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione
di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa
riduzione del canone demaniale di concessione.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, le
Autorità concedenti effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto
nel medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; le medesime Autorità provvedono
successivamente, ove necessario, alla revisione di tale censimento, disponendo
prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar
luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.
6. Nel provvedimento di concessione
preferenziale, rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a
garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici nonché le prescrizioni
necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
96. Modifiche al
regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
1. Il
secondo comma dell'articolo 7 del testo unico delle disposizioni sulle acque
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è
sostituito dal seguente:
(omissis)
2. I
commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono sostituiti dai seguenti:
(omissis)
3. L'articolo
12-bis del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal
seguente: (omissis)
4. L'articolo
17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
(omissis)
5. Il
secondo comma dell'articolo 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
già abrogato dall'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152,
resta abrogato.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per
le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica in tutto o in parte
abusivamente in atto è ammessa la presentazione di domanda di concessione in
sanatoria entro il 30 giugno 2006 previo pagamento della sanzione di cui
all'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, aumentata di un
quinto. Successivamente a tale data, alle derivazioni o utilizzazioni di acqua
pubblica in tutto o in parte abusivamente in atto si applica l'articolo 17,
comma 3, del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. La concessione in sanatoria
è rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente
assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della concessione in
sanatoria, l'utilizzazione può proseguire fermo restando l'obbligo del pagamento
del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorità concedente di
sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i
diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualità e dell'equilibrio del bilancio idrico. Restano comunque ferme le
disposizioni di cui all'articolo 95, comma 5.
7. I termini entro i quali far valere, a pena di
decadenza, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al
riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a
norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la
presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali
casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di
concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci
volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle
prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 1, legge n. 17 del 2007)
8. Il primo comma dell'articolo
21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:
(omissis)
9. Dopo il terzo comma dell'articolo 21 del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è inserito il seguente:
(omissis)
10. Fatta salva l'efficacia delle norme più
restrittive, tutto il territorio nazionale è assoggettato a tutela ai sensi
dell'articolo
94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
11. Le regioni disciplinano i procedimenti di
rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle
direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le
possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in
fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino,
disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli
usi domestici, come definiti dall'articolo
93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario
garantire l'equilibrio del bilancio idrico.
97. Acque minerali naturali e di sorgenti
1. Le concessioni di utilizzazione delle acque
minerali naturali e delle acque di sorgente sono rilasciate tenuto conto delle
esigenze di approvvigionamento e distribuzione delle acque potabili e delle
previsioni del Piano di tutela di cui all'articolo 121.
98. Risparmio idrico
1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa
idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla
riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche
mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.
2. Le regioni, sentite le Autorità di bacino,
approvano specifiche norme sul risparmio idrico in agricoltura, basato sulla
pianificazione degli usi, sulla corretta individuazione dei fabbisogni nel
settore, e sui controlli degli effettivi emungimenti.
99. Riutilizzo dell'acqua
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto, sentiti i Ministri delle politiche
agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, detta le norme
tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.
2. Le regioni, nel rispetto dei principi della
legislazione statale, e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e
sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il
riutilizzo delle acque reflue depurate.
Capo III - Tutela qualitativa della risorsa:
disciplina degli scarichi
100. Reti fognarie
1. Gli agglomerati con un numero di abitanti
equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le
acque reflue urbane.
2. La progettazione, la costruzione e la
manutenzione delle reti fognarie si effettuano adottando le migliori tecniche
disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in
particolare:
a) della portata media, del volume annuo e
delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la
fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da
tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.
3. Per insediamenti, installazioni o edifici
isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni individuano sistemi
individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo
stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli
scarichi a detti sistemi.
101. Criteri generali della
disciplina degli scarichi
1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in
funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono
comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche
deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e
di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi
transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.
2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni,
nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi
ammissibili e delle migliori tecniche disponibili, definiscono i valori-limite
di emissione, diversi da quelli di cui all'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità
massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o
famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno
restrittivi di quelli fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto:
a) nella Tabella 1, relativamente allo
scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in
corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati;
d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del
medesimo Allegato.
3. Tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli
domestici e di quelli ad essi assimilati ai sensi del comma 7, lettera e),
devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità
competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il
campionamento, che, salvo quanto previsto dall'articolo 108, comma 4, va
effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli
impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le
fognature, sul suolo e nel sottosuolo.
4. L'autorità competente per il controllo è
autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per
l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai
numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto subiscano un trattamento
particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
5. I valori limite di emissione non possono in
alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate
esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi
parziali di cui al comma 4, prima del trattamento degli stessi per adeguarli ai
limiti previsti dalla parte terza dal presente decreto. L'autorità competente,
in sede di autorizzazione prescrive che lo scarico delle acque di
raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia
separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 8, d.lgs. n. 4 del 2008)
6. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico
superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di
emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle
alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore. In ogni caso
le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori
di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico
dal quale sono state prelevate.
7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai
fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate
alle acque reflue domestiche le acque reflue:
a) provenienti da imprese dedite
esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 8, d.lgs. n. 4 del 2008)
c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b)
che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della
produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni
di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano
luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari
o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga
utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto
secondo;
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e
indicate dalla normativa regionale;
f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di
settore.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni,
le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, al Servizio geologico d'Italia -Dipartimento difesa del suolo
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT) e
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti le informazioni
relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi
fanghi, secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 5.
9. Al fine di assicurare la più ampia
divulgazione delle informazioni sullo stato dell'ambiente le regioni pubblicano
ogni due anni, sui propri Bollettini Ufficiali e siti internet istituzionali,
una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree
di loro competenza, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo
75, comma 5.
10. Le Autorità competenti possono promuovere e
stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati,
al fine di favorire il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e
il recupero come materia prima dei fanghi di depurazione, con la possibilità di
ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di
adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti
agli scarichi in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle
norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di
qualità.
102. Scarichi di acque termali
1. Per le acque termali che presentano
all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione,
è ammessa la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano restituite
con caratteristiche qualitative non superiori rispetto a quelle prelevate ovvero
che le stesse, nell'ambito massimo del 10 per cento, rispettino i parametri
batteriologici e non siano presenti le sostanze pericolose di cui alle Tabelle
3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Gli scarichi termali sono ammessi, fatta
salva la disciplina delle autorizzazioni adottata dalle regioni ai sensi
dell'articolo 124, comma 5:
a) in corpi idrici superficiali, purché la
loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi delle risorse
idriche e non causi danni alla salute ed all'ambiente;
b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica
delle situazioni geologiche;
c) in reti fognarie, purché vengano osservati i regolamenti emanati dal
gestore del servizio idrico integrato e vengano autorizzati dalle Autorità
di ambito;
d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche.
103. Scarichi sul suolo
1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati
superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:
a) per i casi previsti dall'articolo 100,
comma 3;
b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia
accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei
benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali,
purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione
fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino
all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di
emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto;
d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali
nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi
fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non
comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie
separate;
f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni
di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di
acquedotto.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma
1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici
superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle
prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di
mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si
considera a tutti gli effetti revocata.
3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma
1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo
delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto.
104. Scarichi nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee
1. È vietato lo scarico diretto nelle acque
sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1,
l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi
nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati
lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio
termico.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i
giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i
giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo
economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di
idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono
stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che
contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello
scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze
pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla
separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la
prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di
scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri
ecosistemi.
(comma così sostituito
dall'articolo 7, comma 6, d.lgs. n. 30 del 2009)
4. In deroga a quanto previsto al comma 1,
l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica
dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa
falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti,
purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti
naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A
tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente
per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le
caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili
danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di
autorizzazione allo scarico.
5. Per le attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque
diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la
concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/1. Lo scarico diretto a
mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità
geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei
all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2 e 3.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità
geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a
mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente,
qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a
garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di
idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e
straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del
sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui
ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio
volto a verificare l'assenza di pericoli per le acquee per gli ecosistemi
acquatici.
8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi
2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e
debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali
ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione
agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati,
l'autorizzazione allo scarico è revocata.
105. Scarichi in acque
superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali in
acque superficiali devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai
sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che
confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000
abitanti equivalenti e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e
gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti,
recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento
appropriato, in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla parte terza
del presente decreto.
3. Le acque reflue urbane devono essere
sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un
trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto.
4. Gli scarichi previsti al comma 3 devono
rispettare, altresì, i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2.
5. Le regioni dettano specifica disciplina per
gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione
stagionale degli abitanti, tenuto conto di quanto disposto ai commi 2 e 3 e
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di qualità.
6. Gli scarichi di acque reflue urbane in acque
situate in zone d'alta montagna, ossia al di sopra dei 1500 metri sul livello
del mare, dove, a causa delle basse temperature, è difficile effettuare un
trattamento biologico efficace, possono essere sottoposti ad un trattamento meno
spinto di quello previsto al comma 3, purché appositi studi comprovino che i
suddetti scarichi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
106. Scarichi di acque
reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili
1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo
101, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre
10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali
aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello
previsto dall'articolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati
nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale
minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di
trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento
per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto
totale.
3. Le regioni individuano, tra gli scarichi
provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati
all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che,
contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento
di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità
dei corpi idrici ricettori.
107. Scarichi in reti
fognarie
1. Ferma restando l'inderogabilità dei
valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2
della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque
reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme
tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati
dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e
in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il
rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai
sensi dell'articolo
101, commi 1 e 2.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che
recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti
emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati
dall'Autorità d'ambito competente.
3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti,
anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici
provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi
dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle
sottili, previo accertamento dell'esistenza di un sistema di depurazione da
parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato, che assicura adeguata
informazione al pubblico anche in merito alla planimetria delle zone servite
da tali sistemi. L'installazione delle apparecchiature è comunicata da parte
del rivenditore al gestore del servizio idrico, che ne controlla la diffusione
sul territorio.
(comma così sostituito
dall'articolo 9-quater, comma 1, legge n. 210 del 2008)
4. Le regioni, sentite le province, possono
stabilire norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti
civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità
degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle
prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
108. Scarichi di sostanze
pericolose
1. Le disposizioni relative agli scarichi di
sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei quali si svolgono
attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle
sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del
presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze
in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti
dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di
rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai
sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
2. Tenendo conto della tossicità, della
persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell'ambiente in
cui è effettuato lo scarico, l'autorità competente in sede di rilascio
dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite
definiti ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il
conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui
all'articolo 121, anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze
pericolose, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai
sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 9, d.lgs. n. 4 del 2008)
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il
30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi
delle imprese assoggettate alle disposizioni del Titolo III-bis della parte
seconda del presente decreto. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di
emissione, parametri e misure tecniche, si basano sulle migliori tecniche
disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica,
tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della
sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.
4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli
produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono
altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità
di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o
per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella.
Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono
assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte
terza del presente decreto.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le
sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto
dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di
applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita dallo stabilimento o
dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità
competente può richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della
tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e
disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2,
secondo periodo, l'impianto di trattamento di acque reflue industriali che
tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5,
riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti
industriali o acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un
modifica o ad una riduzione delle sostanze pericolose, in sede di autorizzazione
l'autorità competente ridurrà opportunamente i valori limite di emissione
indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette
sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione
operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 10, d.lgs. n. 4 del 2008)
6. L'autorità competente al rilascio
dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella
tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli
scarichi esistenti e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro
alla Commissione europea.
Capo IV - Ulteriori misure per la tutela dei
corpi idrici
109. Immersione in mare di materiale
derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte
1. Al fine della tutela dell'ambiente marino e
in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in
materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili
e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali
spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei materiali
seguenti:
a) materiali di escavo di fondali marini o
salmastri o di terreni litoranei emersi;
b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di
utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale;
c) materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto
durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri.
2. L'autorizzazione all'immersione in mare dei
materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata dall'autorità competente
solo quando è dimostrata, nell'ambito della relativa istruttoria,
l'impossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento o
di recupero oppure del loro smaltimento alternativo in conformità alle modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali, delle attività produttive previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della parte terza del presente decreto.
3. L'immersione in mare di materiale di cui al
comma 1, lettera b), è soggetta ad autorizzazione, con esclusione dei nuovi
manufatti soggetti alla valutazione di impatto ambientale. Per le opere di
ripristino, che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti,
è dovuta la sola comunicazione all'autorità competente.
4. L'immersione in mare dei materiali di cui al
comma 1, lettera ), non è soggetta ad autorizzazione.
5. La movimentazione dei fondali marini
derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad
autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle
infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per
quanto di competenza, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della parte terza del presente decreto. Nel caso di condotte o cavi
facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con
reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni
interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse
reti.
110. Trattamento di rifiuti
presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è
vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo
smaltimento di rifiuti.
2. In deroga al comma 1, l'autorità competente,
d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei
limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio
idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane
rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di
depurazione.
3. Il gestore del servizio idrico integrato,
previa comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 124, è
comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità
depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101,
commi 1 e 2, i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio
Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale
sprovvisto di impianti adeguati:
a) rifiuti costituiti da acque reflue che
rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria
di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi
dell'articolo 100, comma 3;
c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria
nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue
urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti
realizzabile tecnicamente e/o economicamente.
4. L'attività di cui ai commi 2 e 3 può essere
consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue
e dei fanghi.
5. Nella comunicazione prevista al comma 3 il
gestore del servizio idrico integrato deve indicare la capacità residua
dell'impianto e le caratteristiche e quantità dei rifiuti che intende trattare.
L'autorità competente può indicare quantità diverse o vietare il trattamento di
specifiche categorie di rifiuti. L'autorità competente provvede altresì
all'iscrizione in appositi elenchi dei gestori di impianti di trattamento che
hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 3.
6. Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi
2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito.
7. Il produttore ed il trasportatore dei rifiuti
sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione
per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), che è tenuto al
rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in
materia di rifiuti. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei
commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di
carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
rifiuti.
111. Impianti di acquacoltura e piscicoltura
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
politiche agricole e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e delle
attività produttive, e previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente
derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.
112. Utilizzazione
agronomica
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
92 per le zone vulnerabili e dal
decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per gli impianti di allevamento
intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto,
l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di
vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11
novembre 1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di
cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende
agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione
all'autorità competente ai sensi all'articolo 75 del presente decreto.
2. Le regioni disciplinano le attività di
utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme
tecniche generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle attività produttive, della salute e delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto
ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente
interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli
obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto.
3. Nell'ambito della normativa di cui al comma
2, sono disciplinali in particolare:
a) le modalità di attuazione degli articoli
3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;
b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo
procedure semplificate nonché specifici casi di esonero dall'obbligo di
comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;
c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo
agronomico;
d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti
l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità competente, il divieto
di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui
al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme
tecniche e delle prescrizioni impartite;
e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto
dall'articolo
137, comma 15.
113. Acque meteoriche di
dilavamento e acque di prima pioggia
1. Ai fini della prevenzione di rischi idraulici
ed ambientali, le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, disciplinano e attuano:
a) le forme di controllo degli scarichi di
acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
b) i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque
meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano
sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale
autorizzazione.
2. Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi
del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte
terza del presente decreto.
3. Le regioni disciplinano altresì i casi in cui
può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree
esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione
per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi
sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze
pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità dei corpi idrici.
4. È comunque vietato lo scarico o l'immissione
diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.
114. Dighe
1. Le regioni, previo parere del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita
disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle
acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla
ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il
raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza
del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della
capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia
del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle
dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso.
Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di
dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire
sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche
invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì
eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di
assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le
disposizioni fissate dal d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la
sicurezza di persone e cose.
4. Il progetto di gestione è predisposto dal
gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello
delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle
regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione,
previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori
delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato
è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma
sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la
manutenzione di cui all'articolo 6 del d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende
approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente,
fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche
trascorso tale termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore è
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento in
conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione
di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per
favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora
non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a
presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del
decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto
di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi
dell'articolo 17 del d.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la
funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di
condizione per l'esercizio e la manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e
sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle
dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli
obiettivi di qualità per specifica destinazione.
115. Tutela delle aree di
pertinenza dei corpi idrici
1. Al fine di assicurare il mantenimento o il
ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i
corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di
origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della
biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto
le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo
e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di
fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua
che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la
realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono
comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal
regio
decreto 25 luglio 1904, n. 523, salvo quanto previsto per gli interventi a
salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1,
le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono
essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi
fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale.
Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o
regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la
concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova
formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere
oggetto di sdemanializzazione.
116. Programmi di misure
1. Le regioni, nell'ambito delle risorse
disponibili, integrano i Piani di tutela di cui all'articolo 121 con i programmi
di misure costituiti dalle misure di base di cui all'Allegato 11 alla parte
terza del presente decreto e, ove necessarie, dalle misure supplementari di cui
al medesimo Allegato; tali programmi di misure sono sottoposti per
l'approvazione all'Autorità di bacino. Qualora le misure non risultino
sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità
di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame
dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando
il limite costituito dalle risorse disponibili. Le misure di base e
supplementari devono essere comunque tali da evitare qualsiasi aumento di
inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. I programmi sono
approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo
riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni.
Titolo IV - Strumenti di tutela
Capo I - Piani di gestione e piani di tutela
delle acque
117. Piani di gestione e
registro delle aree protette
1. Per ciascun distretto idrografico è adottato
un Piano di gestione, che rappresenta articolazione interna del Piano di bacino
distrettuale di cui all'articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e approvato secondo le
procedure stabilite per quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorità di bacino, ai
fini della predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti nello specifico
settore.
2. Il Piano di gestione è composto dagli
elementi indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del presente
decreto.
3. L'Autorità di bacino, sentite le Autorità
d'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente norma, sulla base delle informazioni trasmesse dalle
regioni, un registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla parte terza
del presente decreto, designate dalle autorità competenti ai sensi della
normativa vigente.
118. Rilevamento delle caratteristiche del
bacino idrografico ed analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica
1. Al fine di aggiornare le informazioni
necessarie alla redazione del Piano di tutela di cui all'articolo 121, le
regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico
esercitato sul medesimo, nonché alla raccolta dei dati necessari all'analisi
economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto dall'Allegato 10
alla parte terza del presente decreto. Le risultanze delle attività di cui sopra
sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT).
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati
in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 3 alla parte terza del
presente decreto e di cui alle disposizioni adottate con apposito decreto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono
aggiornati entro il 22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 219 del 2010)
3. Nell'espletamento dell'attività conoscitiva
di cui al comma 1, le regioni sono tenute ad utilizzare i dati e le informazioni
già acquisite.
119. Principio del recupero
dei costi relativi ai servizi idrici
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto,
le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei
servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in
considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte
terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio "chi inquina
paga".
2. Entro il 2010 le Autorità competenti
provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare
adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a
contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e
seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero
dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua,
suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno
comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed
economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche
e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:
a) i canoni di concessione per le
derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei
costi della risorsa connessi all'utilizzo dell’acqua;
b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego
dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono
adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica
effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.
3. Nei Piani di tutela di cui all'articolo 121
sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla
parte terza del presente decreto.
120. Rilevamento dello stato di qualità dei
corpi idrici
1. Le regioni elaborano ed attuano programmi per
la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati
in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato 1 alla parte terza del
presente decreto. Tali programmi devono essere integrati con quelli già
esistenti per gli obiettivi a specifica destinazione stabiliti in conformità
all'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, nonché con quelli delle
acque inserite nel registro delle aree protette. Le risultanze delle attività di
cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare ed al Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT).
3. Al fine di evitare sovrapposizioni e di
garantire il flusso delle informazioni raccolte e la loro compatibilità con il
Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), le regioni possono
promuovere, nell'esercizio delle rispettive competenze, accordi di programma con
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), le
Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui al decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, le province, le Autorità d'ambito, i consorzi di bonifica e di
irrigazione e gli altri enti pubblici interessati. Nei programmi devono essere
definite altresì le modalità di standardizzazione dei dati e di interscambio
delle informazioni.
121. Piani di tutela delle acque
1. Il Piano di tutela delle acque costituisce
uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel
presente articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B
dell'Allegato 4 alla parte terza del presente decreto.
2. Entro il 31 dicembre 2006 le Autorità di
bacino, nel contesto delle attività di pianificazione o mediante appositi atti
di indirizzo e coordinamento, sentite le province e le Autorità d'ambito,
definiscono gli obiettivi su scala di distretto cui devono attenersi i piani di
tutela delle acque, nonché le priorità degli interventi. Entro il 31 dicembre
2007, le regioni, sentite le province e previa adozione delle eventuali misure
di salvaguardia, adottano il Piano di tutela delle acquee lo trasmettono al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle
competenti Autorità di bacino, per le verifiche di competenza.
3. Il Piano di tutela contiene, oltre agli
interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi
di cui alla parte terza del presente decreto, le misure necessarie alla tutela
qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
4. Per le finalità di cui al comma 1 il Piano di
tutela contiene in particolare:
a) i risultati dell'attività conoscitiva;
b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica
destinazione;
c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree
richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di
risanamento;
d) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e
coordinate per bacino idrografico;
e) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative
priorità;
f) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
g) gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
g-bis) i dati in possesso delle autorità e agenzie competenti rispetto
al monitoraggio delle acque di falda delle aree interessate e delle
acque potabili dei comuni interessati, rilevati e periodicamente
aggiornati presso la rete di monitoraggio esistente, da pubblicare in modo
da renderli disponibili per i cittadini;
(lettera introdotta
dall'articolo 2, comma 2-ter, legge n. 210 del 2008)
h) l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla parte terza del presente
decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di
cui all'articolo 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
i) le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.
5. Entro centoventi giorni dalla trasmissione
del Piano di tutela le Autorità di bacino verificano la conformità del piano
agli atti di pianificazione o agli atti di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 2, esprimendo parere vincolante. Il Piano di tutela è approvato dalle
regioni entro i successivi sei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Le
successive revisioni e gli aggiornamenti devono essere effettuati ogni sei anni.
122. Informazione e
consultazione pubblica
1. Le regioni promuovono la partecipazione
attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della parte terza del
presente decreto, in particolare all'elaborazione, al riesame e
all'aggiornamento dei Piani di tutela. Su richiesta motivata, le regioni
autorizzano l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai
quali è stato elaborato il progetto del Piano di tutela. Le regioni provvedono
affinché, per il territorio di competenza ricadente nel distretto idrografico di
appartenenza, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni da
parte del pubblico:
a) il calendario e il programma di lavoro
per la presentazione del Piano, inclusa una dichiarazione delle misure
consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del
periodo cui il Piano si riferisce;
b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la
gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza,
almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui il Piano si riferisce;
c) copia del progetto del Piano di tutela, almeno un anno prima dell'inizio
del periodo cui il piano si riferisce.
2. Per garantire l'attiva partecipazione e la
consultazione, le regioni concedono un periodo minimo di sei mesi per la
presentazione di osservazioni scritte sui documenti di cui al comma 1.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche agli
aggiornamenti dei Piani di tutela.
123. Trasmissione delle informazioni e delle
relazioni
1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani
di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli
aggiornamenti successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero
per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle
informazioni dettate, in materia di modalità di trasmissione delle informazioni
sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito
decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) l'attività conoscitiva di cui
all'articolo 118 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi
ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 120
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun
Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o
supplementari di cui all'articolo 116.
Capo II - Autorizzazione agli scarichi
124. Criteri generali
1. Tutti gli scarichi devono essere
preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare
dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti
conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico
finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più
stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello
scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati,
l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al
consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle
attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di
violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto.
(comma così sostituito
dall'articolo 2, comma 11, d.lgs. n. 4 del 2008)
3. Il regime autorizzatorio degli scarichi di
acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di
depurazione delle acque reflue urbane, è definito dalle regioni nell'ambito
della disciplina di cui all'articolo
101, commi 1 e 2.
4. In deroga al comma 1, gli scarichi di acque
reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei
regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati
dall'Autorità d'ambito.
5. Il regime autorizzatorio degli scarichi di
acque reflue termali è definito dalle regioni; tali scarichi sono ammessi in
reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio
idrico integrato ed in conformità all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di
ambito.
6. Le regioni disciplinano le fasi di
autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle
acque reflue per il tempo necessario al loro avvio.
7. Salvo diversa disciplina regionale, la
domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità
d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede
entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
(comma così sostituito
dall'articolo 2, comma 12, d.lgs. n. 4 del 2008)
8. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento
del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo
scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un
nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente
presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo
108, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi
dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà
cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3 può prevedere
per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche, ove soggetti ad
autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima.
9. Per gli scarichi in un corso d'acqua nel
quale sia accertata una portata naturale nulla per oltre centoventi giorni
annui, oppure in un corpo idrico non significativo, l'autorizzazione tiene conto
del periodo di portata nulla e della capacità di diluizione del corpo idrico
negli altri periodi, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire le
capacità autodepurative del corpo ricettore e la difesa delle acque sotterranee.
10. In relazione alle caratteristiche tecniche
dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente
interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte
a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente
connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente
decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la
salute pubblica e l'ambiente.
11. Le spese occorrenti per l'effettuazione di
rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria
delle domande di autorizzazione allo scarico previste dalla parte terza del
presente decreto sono a carico del richiedente. L'autorità competente determina,
preliminarmente all'istruttoria e in via provvisoria, la somma che il
richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di
procedibilità della domanda. La medesima Autorità, completata l'istruttoria,
provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un
tariffario dalla stessa approntato.
12. Per insediamenti, edifici o stabilimenti la
cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa
destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno
scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da
quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova
autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi
in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse,
deve essere data comunicazione all'autorità competente, la quale, verificata la
compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotta i provvedimenti che
si rendano eventualmente necessari.
125. Domanda dì
autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali
1. La domanda di autorizzazione agli scarichi di
acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle
caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di
acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione dei
punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del
sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso
funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli
scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel
processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione
utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla
tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai
cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda di cui al comma
1 deve altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo
stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o
l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, oppure la
presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione
dev'essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria
moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il
numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
126. Approvazione dei
progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane
1. Le regioni disciplinano le modalità di
approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue
urbane. Tale disciplina deve tenere conto dei criteri di cui all'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto e della corrispondenza tra la capacità di
trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite, nonché delle
modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli
scarichi. Le regioni disciplinano altresì le modalità di autorizzazione
provvisoria necessaria all'avvio dell'impianto anche in caso di realizzazione
per lotti funzionali.
127. Fanghi derivanti dal
trattamento delle acque reflue
1. Ferma restando la disciplina di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i fanghi derivanti dal trattamento
delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile
e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di
depurazione. I fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro
reimpiego risulti appropriato.
(comma così modificato
dall'articolo 2, comma 12-bis, d.lgs. n. 4 del 2008)
2. È vietato lo smaltimento dei fanghi nelle
acque superficiali dolci e salmastre.
Capo III - Controllo degli scarichi
128. Soggetti tenuti al controllo
1. L'autorità competente effettua il controllo
degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso,
effettivo ed imparziale sistema di controlli.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1,
per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato
organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella
convenzione di gestione.
129. Accessi ed ispezioni
1. L'autorità competente al controllo è
autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari
all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni
contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che
danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a
fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali
origina lo scarico.
130. Inosservanza delle
prescrizioni della autorizzazione allo scarico
1. Ferma restando l'applicazione delle norme
sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso
di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità
competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro
il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute
pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
131. Controllo degli scarichi di sostanze
pericolose
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui
alla Tabella 5 dell'Allegato 5 parte terza del presente decreto, l'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione può prescrivere, a carico del
titolare dello scarico, l'installazione di strumenti di controllo in automatico,
nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al
controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione
dei singoli controlli.
132. Interventi sostitutivi
1. Nel caso di mancata effettuazione dei
controlli previsti dalla parte terza del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida la regione a
provvedere entro il termine massimo di centottanta giorni ovvero entro il minor
termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale. In caso di persistente
inadempienza provvede, in via sostitutiva, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei Ministri,
con oneri a carico dell'Ente inadempiente.
2. Nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nomina un commissario "ad acta" che pone in essere gli atti necessari agli
adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle regioni al fine
dell'organizzazione del sistema dei controlli.
Titolo V - Sanzioni
Capo I - Sanzioni amministrative
133. Sanzioni
amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca
reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione
fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma
dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma
dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa da 3.000 euro a 30.000 euro. Se l'inosservanza dei
valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle
risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in
corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica
la sanzione amministrativa non inferiore a 20.000 euro.
2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di
acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici
di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 124, oppure continui
ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a
60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso
abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca
reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno
scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di
autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca
reato, effettui l'immersione in mare dei materiali indicati all'articolo 109,
comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l'attività di posa in mare cui al comma
5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino
all'emanazione della disciplina regionale di cui all'articolo 112, comma 2,
chiunque non osservi le disposizioni di cui all'articolo 170, comma 7, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da600 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca
reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall'articolo
127, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a
60.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro
chiunque:
a) nell'effettuazione delle operazioni di
svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi
le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione
dell'impianto di cui all'articolo 114, comma 2;
b) effettui le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di
gestione.
8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle
portate e dei volumi, oppure l'obbligo di trasmissione dei risultati delle
misurazioni di cui all'articolo 95, comma 3, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. Nei casi di particolare
tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.
9. Chiunque non ottemperi alla disciplina
dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
134. Sanzioni in materia di
aree di salvaguardia
1. L'inosservanza delle disposizioni relative
alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui
all'articolo 94 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a
6.000 euro.
135. Competenza e
giurisdizione
1. In materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli
articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la
provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad
eccezione delle sanzioni previste dall'articolo
133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le
attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e
dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente
(C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono
concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle
capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e
all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto
quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per
l'ambiente marino e costiero.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla
entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'autorità
giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma
1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
136. Proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie
1. Le somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono
versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità
previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione
dell'inquinamento dei corpi idrici. Le regioni provvedono alla ripartizione
delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento.
Capo II - Sanzioni penali
137. Sanzioni penali
1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi
scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad
effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata
sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con
l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1
riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è
dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al
comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni
dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è
punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti
l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di
conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la
pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate
nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,
nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più
restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità
competente a norma dell'articolo
107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da
tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati
per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica
l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
(comma così modificato
dall'articolo 1 della legge n. 36 del 2010)
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano
altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che
nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso
comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che
non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o
non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si
applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000
euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro
se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente
l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai
fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano
fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche
ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354
del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina
dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le
sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento
adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero
dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico
previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni
regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare
il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque
designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti
adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito
con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da
due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od
aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto
assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in
quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e
biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di
preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica
di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché
di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari
di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste,
oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività
impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro
10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque
effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di
cui alla normativa vigente.
138. Ulteriori provvedimenti sanzionatori per
l'attività di molluschicoltura
1. Nei casi previsti dal comma 12 dell'articolo
137, il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai
quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di
competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in
via cautelare dell'attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di
condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la
gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.
139. Obblighi del condannato
1. Con la sentenza di condanna per i reati
previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai
sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione
condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e
all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino.
140. Circostanza attenuante
1. Nei confronti di chi, prima del giudizio
penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le
sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite
dalla metà a due terzi.
Sezione III - Gestione delle risorse idriche
Titolo I - I principi generali e competenze
141. Ambito di applicazione
1. Oggetto delle disposizioni contenute nella
presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del
servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e
della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni,
province e città metropolitane.
2. Il servizio idrico integrato è costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve
essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel
rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si
applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del
servizio idrico integrato.
142. Competenze
1. Nel quadro delle competenze definite dalle
norme costituzionali, e fatte salve le competenze dell'Autorità di vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
nelle materie disciplinate dalla presente sezione.
2. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti
ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e
nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare
provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio.
3. Gli enti locali, attraverso l'Autorità
d'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di
organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione,
di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della
gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del
presente decreto.
143. Proprietà delle
infrastrutture
1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di
depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al
punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli
articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei
modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela
dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo
823, secondo comma, del codice civile.
144. Tutela e uso delle
risorse idriche
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee,
ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato.
2. Le acque costituiscono una risorsa che va
tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi loro uso è
effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a
fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. La disciplina degli usi delle acque è
finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di
favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Gli usi diversi dal consumo umano sono
consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a
condizione che non ne pregiudichino la qualità.
5. Le acque termali, minerali e per uso
geotermico sono disciplinate da norme specifiche, nel rispetto del riparto delle
competenze costituzionalmente determinato.
145. Equilibrio del
bilancio idrico
1. L'Autorità di bacino competente definisce ed
aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento
ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di
cui all'articolo 144.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e
fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le
misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono
destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da
consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di
displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di
deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli
equilibri degli ecosistemi interessati.
146. Risparmio idrico
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei princìpi della
legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e
eliminare gli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di
adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di
ridurre le perdite;
b) prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di
trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di
utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale
metallico;
c) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali
e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
d) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di
risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
e) adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una
loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di
canali a pelo libero con reti in pressione;
f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità
abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del
settore terziario esercitate nel contesto urbano;
g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente
conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;
h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione
e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e
qualitativamente idoneo.
2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente
con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie
disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili
appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso
di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di
coniatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti
duali, ove già disponibili.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche
e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), adotta
un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di
febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità
d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti
metodi.
Titolo II - Servizio idrico integrato
147. Organizzazione
territoriale del servizio idrico integrato
1. I servizi idrici sono organizzati sulla base
degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2. Le regioni possono modificare le
delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del
servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri
di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei
seguenti princìpi:
a) unità del bacino idrografico o del
sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di
bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di
destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati
interessati;
b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione
verticale delle gestioni;
(lettera così
modificata dall'articolo 2, comma 13, d.lgs. n. 4 del 2008)
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici.
3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono
norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e
produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli
impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni
previsti dalle relative autorizzazioni.
148. Autorità d'ambito
territoriale ottimale
1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di
personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale
delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano
obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad
essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la
programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono
disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti
nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le
Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione,
l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi
dell'Autorità d'ambito e loro variazioni [sono
pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede
dell'ente, e] sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
(comma dichiarato
parzialmente incostituzionale da Corte costituzionale n. 246 del 2009, nella
parte in cui prevede l'affissione all'albo)
4. I costi di funzionamento della struttura
operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di
partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria
all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione
alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con
popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane,
a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo
consenso della Autorità d'ambito competente.
(comma così sostituito
dall'articolo 2, comma 14, d.lgs. n. 4 del 2008)
149. Piano d'ambito
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto, l'Autorità d'ambito provvede alla
predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito. Il piano d'ambito è
costituito dai seguenti atti:
a) ricognizione delle infrastrutture;
b) programma degli interventi;
c) modello gestionale ed organizzativo;
d) piano economico finanziario.
2. La ricognizione, anche sulla base di
informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale
ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al
gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
3. Il programma degli interventi individua le
opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli
interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al
raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento
della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi,
commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare,
indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
4. Il piano economico finanziario, articolato
nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario,
prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi dì gestione e dì
investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso
è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il
periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il
raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione,
anche in relazione agli investimenti programmati.
5. Il modello gestionale ed organizzativo
definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il
servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci
giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. L'Autorità di vigilanza sulle risorse
idriche e sui rifiuti può notificare all'Autorità d'ambito, entro novanta giorni
decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni,
dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti: il programma degli
interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti
programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali
obiettivi della gestione; il piano finanziario, con particolare riferimento alla
capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico
finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
150. Scelta della forma di
gestione e procedure di affidamento
1. L'Autorità d'ambito, nel rispetto del piano
d'ambito e del principio di unitarietà della gestione per ciascun ambito,
delibera la forma di gestione [fra quelle di cui all'articolo
113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.]